Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12802 - pubb. 10/06/2015
Esclusione della prededuzione c.d. interna al concordato preventivo, ex art. 111 secondo comma l. fall., per il credito maturato dai professionisti che hanno redatto la domanda di ammissione alla procedura
Tribunale Rimini, 07 Maggio 2015. Est. Maria Antonietta Ricci.
Concordato preventivo – Concordato con riserva – Credito dei professionisti che hanno predisposto la domanda di ammissione alla procedura – Prededuzione interna al concordato ex art. 111 secondo comma l. fall. – Esclusione – Prededuzione del solo credito del professionista attestatore – Sussistenza
Il beneficio della prededuzione all’interno del concordato preventivo può essere riconosciuto unicamente al credito del professionista attestatore quale credito sorgente “in funzione” ed “in occasione” della procedura di concordato, essendo quella dell’attestatore l’unica figura prevista obbligatoriamente dalle disposizioni di legge in tema di concordato preventivo, dovendosi diversamente riconoscere il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ai crediti degli altri professionisti che hanno prestato la loro opera a favore della società debitrice anche al fine della predisposizione della domanda e del ricorso. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Credito del professionista
- ∙ Credito del professionista attestatore
- ∙ Criteri di verifica del credito del professionista per accesso alla procedura di concordato preventivo
Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
mancini@studiotmr.it
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