Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12392 - pubb. 15/04/2015
Rimborso del buono postale fruttifero con clausola PFR in caso di cointestatario deceduto
Tribunale Lecco, 20 Febbraio 2015. Est. Di Garbo.
Buono Postale Fruttifero - Clausola Pari Facoltà Rimborso - Cointestatario deceduto - Obbligazione contrattuale - Obbligo di Poste Italiane di rimborsare il titolo - Intestazione titolo - Diritto al rimborso è un diritto disgiunto del titolare
La c.d. clausola PFR (Pari Facoltà di Rimborso) permette quindi a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale e ciò anche in virtù dell’art. 2021 cod. civ., secondo cui “il possessore di un titolo nominativo è legittimato all'esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente”. Il diritto al rimborso è quindi un diritto disgiunto che ciascun contitolare può esercitare autonomamente per l’intero. (Giuseppe Chiarella) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Chiarella
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