Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12242 - pubb. 12/03/2015

Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni e irrilevanza, ai fini della competenza, di fonti normative di grado inferiore

Commissione tributaria regionale Bologna, 17 Novembre 2014. Pres., est. Pasculli.


P.R.E.U. – Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni – Competenza – Irrilevanza, ai fini della competenza, di fonti normative di grado inferiore – Nullità dell’accertamento emesso da ufficio incompetente



L’art.24, comma 14, del D.L. 6/1/2011 n.98 convertito con Legge n.111 del 15/1/2011 riconosce la competenza ad emanare gli atti impositivi finalizzati al recupero dell’imposta in materia di giochi pubblici all’ufficio territoriale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto l’atto illegittimo.

Non è possibile derogare alla competenza territoriale con un decreto direttoriale che non ha la stessa forza della legge (fattispecie in materia di accertamento emesso da ufficio avente circoscrizione diversa da quella in cui si trovavano i domicili fiscali dei soggetti destinatari dell’atto impositivo, sulla base di un decreto del direttore dell’Ente accertante).
Il difetto di competenza comporta la nullità dell’atto notificato. (Eva Castagnoli) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Eva Castagnoli


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