Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12237 - pubb. 12/03/2015
Diniego dell'omologa del concordato, ragioni di impugnazione assorbite dal gravame contro la sentenza di fallimento e sospensione feriale dei termini
Cassazione civile, sez. VI, 05 Marzo 2015, n. 4527. Est. Magda Cristiano.
FALLIMENTO - Sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata ex art. 180, settimo comma, legge fall. - Censure riguardanti la reiezione dell'invocata omologazione di concordato preventivo - Conversione in motivi di reclamo ex art. 18 legge fall. - Ragioni - Ricorso per cassazione - Sospensione dei termini ex lege n. 742 del 1969 - Inapplicabilità - Fondamento.
Qualora, contestualmente al decreto reiettivo della invocata omologazione di un concordato preventivo, sia pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento, le doglianze riguardanti il primo restano assorbite dal gravame proposto contro la seconda, convertendosi in motivi di reclamo ex art. 18 legge fall., attesa la necessaria preminenza dell'interesse del debitore all'impugnazione di quest'ultima, la cui revoca è condizione indispensabile all'omologazione. Ne consegue l'inapplicabilità, al termine per il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso il reclamo, della sospensione di cui all'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, trattandosi di cause relative alla revoca di fallimenti, per le quali non è consentito distinguere tra le varie fasi ed i diversi gradi del giudizio.
Massimario Ragionato
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Concordato preventivo e accordo di ritstrutturazione dei debiti
Impugnazione del diniego di omologazione del concordato preventivo - ∙ Sospensione feriale dei termini
Testo Integrale