Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12053 - pubb. 12/02/2015
Sequestro preventivo di beni segregati ed elementi indiziari della segregazione apparente
Tribunale Cremona, 10 Gennaio 2015. Est. Beraglia.
Segregazione in trust - Sequestro preventivo dei beni segregati - Esclusione - Elementi indiziari della segregazione apparente
Segregazione in trust - Natura fittizia della costituzione del trust - Elementi sintomatici per escludere la natura truffaldina dell'operazione - Fattispecie
I beni costituiti in trust (dei quali il trustee diviene proprietario e gestore sino alla restituzione degli stessi, alla scadenza del trust, ai soggetti indicati come beneficiari finali) non possono formare oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, a meno che non sussistano elementi indiziari sintomatici del fatto che il proprietario continui ad amministrarli in veste di trustee, conservandone la piena disponibilità, ovvero che tale disponibilità "uti dominus" persista, indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi che assumono la veste formale di trustee. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
È possibile escludere la natura fittizia della costituzione in trust di determinati beni e che abbia, quindi, natura truffaldina l'operazione negoziale mediante la quale un determinato soggetto ha assunto la qualifica di trustee qualora:
- l'originario proprietario non rivesta la qualifica di trustee e, pur rivestendo quella di guardiano del trust, abbia un mero diritto di informativa circa gli atti di disposizione dei beni confluiti in trust che siano autonomamente deliberati dal trustee ed il guardiano non abbia alcun potere di revoca del trustee il medesimo;
- il trust abbia lo scopo dichiarato di mantenere il patrimonio intatto per gli eredi diretti del proprietario e beneficiari dello stesso siano le figlie o, in caso di premorienza, i discendenti in linea retta delle stesse, posto che il vincolo appena descritto corrisponde pienamente alle tipiche finalità dell'istituto in questione, implicando l'esclusione di qualsiasi potere di deviazione dallo scopo prefissato in capo al proprietario e, di conseguenza, di possibili vantaggi patrimoniali a suo favore, non essendo egli tra i beneficiari finali del trust;
- i beni costituiti in trust siano utilizzati dai membri della famiglia del proprietario ove ciò avvenga sulla base di contratti di affitto regolarmente registrati dei quali il trustee non ha potuto che prendere atto;
- la irrevocabilità del trust unitamente alla piena discrezionalità del trustee nell'espletamento delle proprie funzioni e nell'esercizio della facoltà di cessione dei beni, la previsione di un compenso professionale in suo favore e la facoltà di revoca del trustee solo in capo ai beneficiari di reddito e solo per giusta causa;
- il trustee sia un operatore professionale del settore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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“Il trust in Italia”
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