Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11888 - pubb. 10/08/2014
Il fallimento impedisce la prosecuzione del contratto di appalto di opera pubblica
Tribunale Milano, 17 Luglio 2014. Est. Francesca Savignano.
Fallimento - Prosecuzione di contratti relativi ad opere pubbliche - Esclusione
Fallimento - Contratto di appalto pubblico - Prosecuzione - Esclusione - Riconoscimento della prededuzione ex art. 118, comma 3, d.lgs n. 163 del 2006 - Esclusione
Una corretta interpretazione dell'articolo 38 del d.lgs n. 163 del 2006 consente di affermare che, così come non possono essere stipulati contratti relativi ad opere pubbliche con imprese soggette a procedura concorsuale (salvo la specifica deroga relativa ai concordati con continuità aziendale), allo stesso modo detti contratti non potranno proseguire qualora le imprese contraenti vengano successivamente sottoposte a procedura concorsuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Lo scioglimento del contratto di appalto pubblico conseguente alla sottoposizione del contraente a procedura concorsuale comporta l'impossibilità di applicare la disciplina dettata in tema di pagamento delle imprese affidatarie e subappaltatrici con particolare riferimento alla prededucibilità del credito del subappaltatore (articolo 118, comma 3, d.lgs n. 163 del 2006). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Giorgio Mantovani
Il testo integrale
Testo Integrale