Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11802 - pubb. 17/12/2014

Nullità e annullabilità delle delibere condominiali e sostituzione della delibera impugnata con altra legittima. Cessazione della materia del contendere, liquidazione delle spese e soccombenza virtuale

Tribunale Torino, 01 Aprile 2014. Est. Di Capua.


Condominio negli edifici - Invalidità della delibera assembleare - Nullità e annullabilità - Distinzione

Condominio - Avviso di convocazione dell'assemblea - Mancata tempestiva comunicazione - Annullabilità - Conseguenze

Condominio - Delibera assembleare - Sostituzione della delibera impugnata ex articolo 2377 c.c. - Principio di carattere generale - Applicazione alle delibere condominiali - Cessazione della materia del contendere

Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere - Interesse delle parti alla pronuncia - Liquidazione delle spese - Principio della soccombenza virtuale



In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi “nulle” le delibere dell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all’oggetto; debbono, invece, qualificarsi “annullabili” le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La mancata tempestiva comunicazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta, non la nullità, bensì l’annullabilità della delibera condominiale, la quale è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137, comma 3, c.c. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La disposizione dell’art. 2377, ult. comma, c.c., secondo cui l’annullamento della deliberazione assembleare non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge o dell’atto costitutivo, benché dettata con riferimento alle società per azioni, esprime un principio di carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini di edifici, con la conseguenza che nel giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare del condominio si verifica la “cessazione della materia del contendere” quando risulti che l’assemblea dei condomini, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La declaratoria di cessazione della materia del contendere non fa venir meno l’interesse delle parti alla pronuncia sulle spese processuali per cui il giudicante, valutata la fondatezza della domanda, deve provvedere alla loro liquidazione, la quale può essere effettuata in base al principio della soccombenza virtuale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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