Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11154 - pubb. 17/09/2014
Mutuo fondiario con piano di ammortamento alla francese e anatocismo
Tribunale Mantova, 11 Marzo 2014. Est. Pagliuca.
Opposizione a precetto – Titolo esecutivo stragiudiziale costituito da contratto di mutuo fondiario con piano di ammortamento “alla francese” – Nullità delle clausole contrattuali che stabiliscono le modalità di restituzione del finanziamento secondo un piano di ammortamento “alla francese” per contrasto con l'art. 1283 cc che vieta l'anatocismo – Insussistenza
Opposizione a precetto – Titolo esecutivo stragiudiziale costituito da contratto di mutuo fondiario con piano di ammortamento “alla francese” – Assoluta indeterminatezza del tasso ultralegale da applicare con conseguente violazione del disposto dell'art. 1284, c. 3 cc e necessità di ricalcolare il credito con applicazione del tasso legale – Insussistenza
Nell'ipotesi in cui un contratto di mutuo fondiario preveda la restituzione dell'importo finanziato secondo un piano di ammortamento “alla francese” - sempre che le clausole contrattuali prevedano in relazione alle singole rate il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto (sia esso fisso o variabile) sul solo capitale complessivo ancora da rimborsare al netto delle rate già scadute - non si verifica alcun fenomeno anatocistico e, conseguentemente, la relativa pattuizione deve ritenersi valida e non inficiata da nullità per contrasto con l'art. 1283 cc.. (Luigi Pagliuca) (riproduzione riservata)
Nell'ipotesi in cui un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile preveda la restituzione dell'importo finanziato secondo un piano di ammortamento “alla francese” - sempre che nel contratto le parti abbiano chiaramente precisato (anche mediante rinvio a fonti extracontrattuali ben specificate e che esprimano valori oggettivi ed agevolmente accertabili) le modalità per determinare in modo certo l'entità del tasso variabile da applicare in riferimento alla singola rata in scadenza, da calcolarsi sul capitale ancora da restituire – non sussiste indeterminatezza del tasso ultralegale da applicare, sicché non deve procedersi al ricalcolo del credito con applicazione del tasso legale ai sensi dell'art. 1284, c. 3 cc.. (Luigi Pagliuca) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Luigi Pagliuca
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