Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11057 - pubb. 08/09/2014
Conto corrente, ripetizione di indebito e onere della prova
Appello Cagliari, 11 Giugno 2014. Est. Dessy.
Conto corrente – Azione di ripetizione di indebito – Onere della prova – Mancata produzione documenti contrattuali ed estratti conto – Ordine di esibizione – Appello – Inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c.
Nelle azioni di ripetizione di indebito la mancata produzione da parte dell'attore del documento contrattuale, che rappresenta fatto costitutivo della domanda restitutoria, non consente l'esatta verifica delle clausole contenute nel contratto. (Simone Roggeri) (riproduzione riservata)
Nelle azioni di ripetizione di indebito la mancata produzione da parte dell'attore degli estratti conto relativi all'evolversi del conto nel tempo, non consente la verifica dell'eventuale saldo attivo del conto stesso, né della applicazione di clausole nulle. (Simone Roggeri) (riproduzione riservata)
L'ordine di esibizione di documenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c. non può sopperire alle lacune probatorie imputabili alle parti, e può essere disposto soltanto nelle ipotesi in cui le parti medesime si siano preventivamente attivate per il loro reperimento con esito negativo. (Simone Roggeri) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Simone Roggeri
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