Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10450 - pubb. 22/05/2014
Autorizzazione al pagamento del credito anteriore ove funzionale al miglior soddisfacimento della residua massa creditoria anche in assenza di un concordato in continuità
Tribunale Firenze, 20 Novembre 2013. Est. Silvia Governatori.
Autorizzazione ex art. 161, comma 7, l.fall. o ex art. 167, comma 2, l.fall. - Credito anteriore - Concordato preventivo non in continuità.
Alla luce del principio generale di cui all'art. 111, comma 2, l.fall., quando un pagamento anteriore si appalesa funzionale alla migliore soddisfazione della restante massa dei creditori preconcordatari, può essere autorizzato ex art. 161, comma 7, l.fall. o ex art. 167, comma 2, l.fall., ove anche non si tratti di un concordato preventivo in continuità. (Erika Volpini) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Pagamenti anteriori al concordato
- ∙ La migliore soddisfazione dei creditori
- ∙ Concordato in continuità e continuazione dell'attività
- ∙ Pagamenti di crediti anteriori al concordato
Segnalazione dell'Avv. Erika Volpini, Studio Legale PSP (Firenze)
Il testo integrale
Testo Integrale