Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 104 - pubb. 01/07/2007
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Tribunale L'Aquila, 02 Ottobre 2004. Est. Montanaro.
Società a responsabilità limitata – Nomina e sostituzione del liquidatore – Assemblea straordinaria – Necessità.
Liquidazione in atto al 1 gennaio 2004 – Applicazione del regime previgente – Richiesta al presidente del tribunale di convocazione dell’assemblea.
Nuovo processo societario – Procedimento in camera di consiglio – Ambito di applicazione.
Società a responsabilità limitata priva di collegio sindacale – Sostituzione del liquidatore unico – Assemblea straordinaria – Convocazione – Procedimento in camera di consiglio nei confronti di una sola parte – Applicabilità.
La nomina dei liquidatori in sostituzione di quelli in precedenza nominati era di competenza della assemblea straordinaria anche prima della riforma del diritto societario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Ove la liquidazione della società sia iniziata prima dell’entrata in vigore della riforma, la convocazione dell’assemblea straordinaria per la sostituzione del liquidatore unico deceduto deve essere effettuata secondo quella che era la disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2003. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La nuova disciplina processuale introdotta dal d. lgs. 5/03 si applica anche a tutti i casi che, sebbene non espressamente richiamati, siano analoghi a quelli elencati negli artt. 29 e 33, purchè rientranti nell’ambio di applicazione dell’art. 1, co. 1° del citato decreto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
All’ipotesi di convocazione dell’assemblea straordinaria per la sostituzione del liquidatore unico deceduto di società a responsabilità limitata priva di collegio sindacale deve applicarsi il procedimento di cui all'art. 28 del d. Lgs. n. 5/03 e, conseguentemente, la richiesta convocazione deve essere disposta dal giudice designato dal presidente del tribunale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
IL GIUDICE INCARICATO
LETTO il ricorso depositato in data 15 settembre 2004 con cui Massimo Chiaretti, quale amministratore unico della “Cioni S.r.l.”, titolare del 50% del capitale sociale della “Celso Cioni 1926 Panificio Aquilano S.r.l. in liquidazione”;
VISTO il decreto in data 17 settembre 2004 con cui il Presidente del Tribunale ha delegato il sottoscritto magistrato per la trattazione del suddetto ricorso;
ESAMINATA la documentazione depositata in data 29 settembre 2004 dalla ricorrente, nonché quella acquisita d'ufficio (pervenuta in data 4 ottobre 2004);
RILEVATO
Con il ricorso indicato in epigrafe la “Cioni S.r.l.”, premesso che:
- in data 18 ottobre 2003 Paolo Cioni, liquidatore unico nominato dall’assemblea straordinaria dei soci della “Celso Cioni 1926 Panificio Aquilano S.r.l. in liquidazione” in data 11 marzo 2002, ha rassegnato le dimissioni e che il medesimo è quindi deceduto in data 27 novembre 2003;
- in data 20 novembre 2003 l’assemblea ordinaria della suddetta Società ha sostituito il liquidatore dimissionario, ma il Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila non ha effettuato l’iscrizione essendo la nomina del liquidatore di competenza dell’assemblea straordinaria;
ha chiesto al Presidente del Tribunale di convocare l’assemblea straordinaria della “Celso Cioni 1926 Panificio Aquilano S.r.l. in liquidazione” «presso lo studio del Notaio Antonello Faraone con all’ordine del giorno: sostituzione del liquidatore deceduto» ovvero, in via subordinata, di autorizzare la Società ricorrente «ad effettuare la convocazione nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno».
RITENUTO
1. La deliberazione in data 20 novembre 2003, con cui l’assemblea totalitaria dei soci della “Celso Cioni 1926 Panificio Aquilano S.r.l. in liquidazione” ha deliberato all’unanimità la sostituzione del liquidatore, non riveste il requisito di forma prescritto dall’art. 2375, comma 2, cod. civ. (tanto nel vecchio quanto nel testo risultante dalla novella operata dal D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) per l’assemblea straordinaria e, per tale ragione il Registro delle Imprese ne ha rifiutato l’iscrizione.
L’art. 2365, cod. civ. vecchio testo dispone, infatti, che l’assemblea straordinaria delibera «sulla nomina e sui poteri dei liquidatori a norma degli articoli 2450 e 2452» e l'art. 2450, comma 2, vecchio testo statuisce che l'assemblea che nomina i liquidatori «delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria». Come osservato da attenta dottrina, tale seconda previsione appare priva di senso, non potendo l’assemblea straordinaria deliberare che con le maggioranze prescritte per questo tipo di assemblea, sicché probabilmente la spiegazione di tale dizione deve essere ricercata nella dicotomia fra deliberazione di scioglimento della società e deliberazione di nomina dell'organo liquidatorio, la prima delle quali rientra pacificamente nella competenza dell'assemblea straordinaria, a differenza della seconda, che comporta semplicemente la designazione (o la sostituzione) del soggetto chiamato a ricoprire pro tempore la carica di liquidatore (o dei soggetti, se vi è un collegio di liquidatori), senza determinare alcun mutamento della struttura dell'organo destinato a perdurare lungo tutto l’arco della liquidazione. Ciò nondimeno, in considerazione della previsione dell'art. 2365 cod. civ. è di competenza dell’assemblea straordinaria la nomina dei liquidatori in sostituzione di quelli in precedenza nominati, come del resto opinione assolutamente prevalente tanto in dottrina quanto in giurisprudenza prima che il D. Lgs. n. 6/2003, nel novellare il suddetto articolo, prevedesse espressamente anche la sostituzione dei liquidatori tra le competenze dell'assemblea straordinaria.
Non possono esservi dubbi, pertanto, che nel caso in esame vi sia la necessità di provvedere alla convocazione dell’assemblea straordinaria della “Celso Cioni 1926 Panificio Aquilano S.r.l. in liquidazione” perché provveda alla sostituzione del liquidatore unico deceduto.
2. L’art. 218 disp. trans. cod. civ., così come novellato dal D. Lgs. n. 6/2003 e rettificato con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2003, n. 153, sancisce un regime di sopravvivenza delle precedenti regole in materia di liquidazione delle società di capitali anche successivamente al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della nuova disciplina delle società di capitali, per le «società in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004», prevedendo che «sono liquidate secondo le leggi anteriori» (comma 1).
Sebbene la soppressione della parola «poste» ad opera dell’art. 5, comma 1, lett. iii) del D. Lgs. 14 febbraio 2004, n. 37 non risolva i dubbi ingenerati dall’ampia formula utilizzata dal legislatore delegato e prontamente segnalati dai primi commentatori, nel caso all’esame di questo Tribunale non possono esservi dubbi circa la sussistenza dello stato di liquidazione rilevante ai sensi dell’art. 218 disp. trans.: infatti, alla data del 31 dicembre 2003 si erano già verificati gli effetti dello scioglimento, lo stesso era già stato accertato con deliberazione in data 11 marzo 2002 dall’assemblea straordinaria, era stato anche nominato con tale deliberazione Paolo Cioni liquidatore unico (cfr. documentazione depositata in data 29 settembre 2004), e si era altresì provveduto a pubblicizzare con l’iscrizione nel registro delle imprese la messa in liquidazione della società e la nomina del liquidatore (come accertato d’ufficio).
Con l’espressione «sono liquidate» l’art. 218 disp. trans. ha inteso fare riferimento senz’altro (sebbene forse non esclusivamente) alle regole di tipo procedimentale relative alla liquidazione delle società, sicché anche la convocazione dell’assemblea straordinaria per la sostituzione del liquidatore unico deceduto deve essere effettuata secondo quella che era la disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2003.
Orbene, in applicazione del regime previgente, nell’ipotesi di decesso dell’amministratore unico così come nell’ipotesi di morte del liquidatore unico di società a responsabilità limitata priva di collegio sindacale, in applicazione analogica della disciplina prevista dall’art. 2367 cod. civ. (espressamente richiamato per le società a responsabilità limitata dall’art. 2486), i soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale potevano richiedere al presidente del tribunale l’emissione di un decreto di convocazione dell’assemblea societaria per la designazione di un nuovo amministratore ovvero del nuovo liquidatore. Conseguentemente, questa è la disciplina applicabile alla liquidazione della “Celso Cioni 1926 Panificio Aquilano S.r.l. in liquidazione”.
3. L’art. 2367, comma 2, cod. civ. vecchio testo prevedeva, quindi, che la suddetta convocazione fosse effettuata dal presidente del tribunale. Sennonché il ricorso all’esame di questo Tribunale riguarda una delle materie previste dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, ed in particolare relativa alla lett. a): non può dubitarsi, infatti, che il socio ricorrente chieda che venga posto in essere un atto che costituisce il presupposto necessario per la costituzione di un rapporto sociale, quale appunto quello tra la società ed il liquidatore nominato. Conseguentemente, ai sensi della medesima disposizione sopra richiamata, ed essendo stato il ricorso in esame depositato successivamente al 1° gennaio 2004 (art. 43 del D. Lgs. n. 5/2003), devono applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 25 e segg. del suddetto decreto, che disciplinano il procedimento in camera di consiglio in materia societaria in regime di specialità rispetto a quello di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c..
La disciplina del procedimento camerale introdotta dal legislatore delegato del 2003 distingue tra procedimento nei confronti di una sola parte, disciplinato dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 5/2003, per i quali la decisione spetta al giudice incaricato dal presidente del tribunale, e quello «in confronto di più parti», disciplinati dagli articoli da 30 a 33, in cui la decisione spetta al collegio. Sebbene per le società in liquidazione alla data del 1° gennaio 2004 trovino applicazione le norme procedimentali sulla liquidazione in vigore anteriormente, le norme di carattere processuale applicabili sono senz’altro quelle in vigore al momento dell'adozione del provvedimento richiesto.
Gli artt. 29 e 33 del D. Lgs. n. 5/2003 prevedono rispettivamente i casi in cui trova applicazione il primo ovvero il secondo dei procedimenti camerali disciplinati, con elencazione che non ha carattere tassativo e con la previsione, in entrambe le disposizioni suddette, che gli stessi si applicano «inoltre, in quanto compatibili, ai casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali». Benché l’elencazione sia effettuata con riferimento alle disposizioni del codice civile come novellate dal D. Lgs. n. 6/2004, non possono esservi dubbi che nel caso in esame (come in altri) in cui trova ancora applicazione la disciplina sostanziale in vigore fino al 31 dicembre 2003, la clausola di chiusura sopra richiamata consente di applicare la nuova disciplina processuale introdotta dal D. Lgs. n. 5/2003 anche a tutti i casi che, sebbene non richiamati espressamente, siamo a questi «analoghi», e purché ovviamente rientranti nell’ambito di applicazione di cui all’art. 1, comma 1, del D. Lgs. n. 5/2003.
Ciò premesso, è necessario quindi stabilire se il ricorso in parola sia disciplinato dall’uno o dall’altro dei due procedimenti previsti dal legislatore delegato del 2003 per stabilire.
I due distinti procedimenti camerali disegnati dal legislatore delegato del 2003 ripetono la distinzione, già evidenziata in dottrina, tra provvedimenti camerali che si pongono quali presupposti a monte o a valle per il perfezionamento o l'efficacia di atti o fattispecie di diritto privato e provvedimenti camerali con cui il giudice interviene, in particolari momenti di esercizio di diritti, valutando i diversi (e spesso addirittura contrapposti) interessi delle parti laddove sussista una forte incidenza di interessi pubblici o almeno superindividuali. E' in questa seconda ipotesi il legislatore ha previsto la necessità di celebrare l'udienza innanzi al collegio per l'audizione delle parti, prevedendo invece per gli altri casi una disciplina estremamente semplificata e l'adozione del provvedimento da parte del giudice incaricato dal presidente del tribunale (ovvero della sezione).
Orbene, se quella appena vista è la ratio dell'obbligo di sentire le parti nel procedimento nei confronti di più parti, non vi è chi non veda come la stessa certo non ricorra nell’ipotesi all'esame di questo Tribunale. La necessità di convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione del liquidatore unico defunto rappresenta, infatti, un atto reso necessario esclusivamente per la mancanza di un organo sociale che provveda alla convocazione (salvo ritenere - come pure ritenuto in dottrina - che sia legittimato il socio) e, al contempo, da un atto formale di convocazione al fine di garantire la legittima costituzione dell'assemblea stessa. In relazione all'adozione di tale provvedimento da parte del tribunale non sono però prospettabili interessi diversi da quello del ricorrente, essendo l'unico interesse (non di mero fatto) in rilievo nel caso in esame quello di uscire da uno stallo procedimentale determinatosi per causa non dipendente né dalla volontà del ricorrente né da quella di altri.
E' appena il caso di rilevare, poi, che - nel caso in esame - laddove si ritenga applicabile il procedimento in confronto di più parti e debbano così necessariamente sentire le parti, sarebbe necessaria la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ., mancando la persona a cui spetta la rappresentanza della Società, cui notificare il ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza collegiale, sebbene sia di tutta evidenza l'inutilità di sentire lo stesso da parte del collegio in camera di consiglio.
In conclusione, ad avviso di questo Giudice, all’ipotesi in esame di convocazione dell’assemblea straordinaria per la sostituzione del liquidatore unico deceduto di società a responsabilità limitata priva di collegio sindacale deve applicarsi il procedimento di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 5/2003 e, conseguentemente, la richiesta convocazione deve essere disposta dal sottoscritto magistrato quale giudice incaricato dal presidente del tribunale.
4. La ricorrente chiede che la convocazione avvenga presso lo studio in L’Aquila del Notaio Antonello Faraone.
L’art. 2479-bis, comma 3, cod. civ. nuovo testo dispone che, «Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale». La disciplina è, quindi, del tutto equivalente a quella previgente risultate dal combinato disposto degli artt. 2363 e 2486 cod. civ. vecchio testo. Orbene, poiché lo statuto sociale (depositato in data 29 settembre 2004) non prevede alcunché e si limita a fare riferimento alla disciplina di legge, l’assemblea dovrà essere convocata presso la sede sociale come risultante dal Registro delle Imprese.
P.T.M.
Visto l'art. 28 del D. Lgs. n. 5/2003
- convoca l’assemblea straordinaria della “Celso Cioni 1926 Panificio Aquilano S.r.l. in liquidazione” presso la sede sociale in L'Aquila, via S. Sisto n. 43 per il giorno 15 ottobre 2004, ore 17,00;
- manda alla ricorrente di comunicare il presente decreto a tutti i soci della “Celso Cioni 1926 Panificio Aquilano S.r.l. in liquidazione” con raccomandata spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci.