Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10293 - pubb. 10/04/2014
Concessione di credito al debitore insolvente confidando nella solvibilità del fideiussore e violazione da parte della banca dei doveri di correttezza e buona fede. Nullità del mutuo fondiario stipulato per estinguere debiti preesistenti
Tribunale Taranto, 07 Marzo 2014. Est. Annagrazia Lenti.
Rapporti bancari - Concessione di finanziamenti al debitore in condizioni di gravi difficoltà economiche confidando nella solvibilità del fideiussore - Violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza di buona fede.
Contratti di garanzia - Fideiussione - Limite del rischio del fideiussore - Dovere dell'istituto di credito di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto di garanzia - Esclusione dalla copertura fideiussoria delle anticipazioni accordate dalla banca al debitore principale in violazione del dovere di solidarietà contrattuale e del principio di buona fede.
Mutuo fondiario - Mutuo stipulato per estinguere debiti preesistenti - Nullità per difetto di causa in concreto.
Incorre nella violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale la banca che concede finanziamenti al debitore pur conoscendone le gravi difficoltà economiche ma confidando nella solvibilità del fideiussore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il limite della estensione del rischio del fideiussore è rappresentato dall'assoggettamento dell'istituto di credito al dovere di comportamento secondo il canone di buona fede nell'esecuzione del contratto di garanzia, dovendosi conseguentemente escludere dalla copertura fideiussoria le anticipazioni accordate dalla banca al debitore principale in violazione del dovere di solidarietà contrattuale, nella cui osservanza, durante l'esecuzione della garanzia, trova realizzazione il principio di buona fede. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
È affetto da nullità, siccome carente di causa in concreto, il mutuo che venga erogato non per finanziare il richiedente mettendo a disposizione del medesimo la somma oggetto del contratto, bensì per estinguere preesistenti debiti del mutuatario verso la banca mutuante. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. F. Alberto Tedeschi
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