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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10249 - pubb. 02/04/2014
Diritto di cronaca e diritto di critica: risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, limite della continenza e danno non patrimoniale della persona giuridica
Tribunale Cassino, 25 Marzo 2014. Est. Sordi.
Esercizio diritto di cronaca e diritto di critica – Azione civile di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa – Limite della continenza – Sussistenza – Risarcibilità del danno non patrimoniale anche alla persona giuridica – Sussistenza – Quantificazione del danno – Criterio equitativo – Sussistenza.
In ordine alla configurabilità dell’esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica, che rispetto al primo consente l’uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, presupposti per il legittimo esercizio di entrambi sono: a) l’interesse al racconto, ravvisabile quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa; b) la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la c.d. continenza, nel senso che l’informazione di stampa non deve trasmodare in argumenta ad nomine né assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione dei fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera, perciò, le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (Cass. n. 22600/13).
In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il diritto di cronaca soggiace ai limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l’altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell’art. ma all’intero contesto espressivo in cui l’art. inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un art., e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi. (Cass. n. 2661/13 e n. 20608/11).
La risarcibilità del danno non patrimoniale è pacificamente riconoscibile anche nei confronti della persona giuridica allorchè il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della predetta persona che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Carta Costituzionale.
Poiché rientra tra tali diritti all’immagine della persona giuridica, può essere risarcito anche il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo dell’incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione che parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica sovente interagisca.
Per la quantificazione del danno si può, quindi, ricorrere anche a criteri equitativi quando sia stata dimostrata la diffusione della notizia nei mass media e, dunque, il conseguitone clamore pubblico. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
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