Internet & Technology Law Review
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10237 - pubb. 31/03/2014
Responsabilità dell’intermediario per perdita patrimoniale subita dal correntista, abilitato all’operatività on line, a seguito di truffa mediante cosiddetto fenomeno di “Man in the browser”
ABF Roma, 07 Marzo 2014, n. 1363. Est. Silvetti.
Truffa on line - Conto corrente di corrispondenza con operatività on line - Man in the Browser - Interposizione che il malware - Colpa grave del correntista - Esclusione - Servizio di sms alert - Obbligo di attivazione da parte della banca - Sussistenza.
Qualora si verifichi che il titolare di un conto corrente, con operatività on line, sia vittima del fenomeno di truffa on line, comunemente conosciuto come “Man in the Browser” (definito da parte del Collegio di Coordinamento, con decisione n. 3498 del 26/10/2012, come la “interposizione che il malware è in grado di operare fra il sistema centrale dell’intermediario e quello del singolo utente”), l’intermediario (Banca) ha l’onere di dimostrare la colpa grave (o addirittura il comportamento fraudolento del titolare dello strumento di pagamento), in base ai principi che governano la responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.). Ne consegue che, ove si accerti in sede istruttoria che la truffa perpetrata è avvenuta mediante inserimento dei dati, digitati dal cliente, non sulla pagina web della banca ma su una maschera fake di login, che si è interposta fra il PC del cliente e la pagina stessa di login, deve ritenersi che il correntista è caduto in una “trappola” particolarmente insidiosa e sicuramente ardua per poter essere rilevata da un soggetto non particolarmente esperto (sul punto, Collegio di Roma, decisione n. 516 del 28/01/2013), il che esclude il la sussistenza della fattispecie di “colpa grave” a carico del correntista. (Matteo Nerbi) (riproduzione riservata)
Qualora l’intermediario disponga, nell’ambito del proprio sistema informatizzato di gestione dei conti correnti on line, di un servizio di “sms alert”, ha altresì l’obbligo di attivarne l’utilizzo al singolo correntista, così che l’eventuale mancata attivazione del servizio costituisce un ulteriore indice della negligenza dell’intermediario medesimo nell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto (sul punto, Collegio di Roma, decisione n. 1435 del 08/05/2012), gravando sull’intermediario lo stringente obbligo di eseguire il contratto stesso attraverso lo svolgimento di tutte quelle attività strumentali che appaiano idonee a garantire l’interesse del cliente. (Matteo Nerbi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Matteo Nerbi, Foro di Massa-Carrara
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