Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10205 - pubb. 20/03/2014

Assegno bancario e requisiti della firma di traenza

ABF Milano, 29 Gennaio 2014, n. 512. Est. Greco.


Assegno – Assegno bancario – Firma di traenza – Requisiti.



Il disposto dell’art. 11 legge assegni va interpretato nel senso che la sottoscrizione apposta sul titolo deve consentire la chiara, certa e univoca identificazione dell’obbligato cartolare. Per gli enti ciò può avvenire solo se, accanto alla firma o sigla del rappresentante, risulta la menzione della denominazione sociale. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato


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