Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10113 - pubb. 26/02/2014
Omesso versamento di ritenute ed esclusione della punibilità in ragione della condizione di crisi economica qualificabile come forza maggiore
Tribunale Roma, 10 Gennaio 2014. Est. Angela Tursi.
Omesso versamento di ritenute ex articolo 10 d.lgs. 74/2000 - Condizione di crisi economica - Esclusione dell'elemento soggettivo del dolo - Applicabilità - Esclusione - Cause di forza maggiore - Condizioni.
In tema di reato di cui all'articolo 10 d.lgs. 74/2000, la condizione di crisi non rappresenta un elemento alla stregua del quale escludere l'elemento soggettivo del dolo. Una simile conclusione consegue dal fatto che la consapevolezza e la volontà devono sussistere, ed essere accettate, in relazione al legame intellettivo e volitivo che il soggetto pone tra la condotta e quelle che sono le conseguenze dannose della stessa. Eventuali fattori esterni alla fattispecie penale, quale può essere definita la condizione di crisi economica, possono costituire le ragioni che spingono il soggetto a porre in essere una condotta illecita, senza tuttavia escludere, ma anzi avvalorandolo, il legame intellettivo e volitivo di cui si è detto. Sembra, invero, più corretto qualificare la crisi economica alla stregua di una forza esterna in grado di condizionare la condotta del sostituto d'imposta, il quale non avrà alcuna possibilità se non quella di reagire illecitamente. La qualificazione di crisi economica in termini di forza maggiore richiede, però, il concreto accertamento di due condizioni: i) che la condizione di crisi non sia imputabile al contribuente, venendo altrimenti meno l'imprevedibilità della stessa; che la crisi non possa essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso, da parte dell'imprenditore, ad idonee misure da valutarsi in concreto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Umberto Pesciaroli
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