Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10078 - pubb. 20/02/2014
Usura sopravvenuta: escluso il reato di usura, ma l’applicazione dei tassi contrattuali è contraria al principio di buona fede oggettiva
ABF Roma, 09 Agosto 2013, n. 4374. Est. Marinaro.
Usura – Usura sopravvenuta – Per modifiche regolamentari della Banca d’Italia – Rilevanza – Riduzione del tasso al limite massimo della soglia consentita.
Il superamento del tasso soglia, che sia sopravvenuto a seguito dell’entrata in vigore di modifiche regolamentari della Banca d’Italia (nella specie, relative alle spese di assicurazione), se non determina la configurazione del reato di usura, né comporta la nullità della relativa clausola contrattuale ai sensi dell’art. 1815 comma 2 c.c., non può tuttavia comportare l’applicazione dei tassi contrattuali, perché ciò si porrebbe in contrasto con lo spirito della legge n. 108/1996 e pure perché configurerebbe un comportamento contrario a buona fede oggettiva. Si impone pertanto una rideterminazione degli interessi, ai sensi dell’art. 1339 c.c., entro i limiti della soglia di usura. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato
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