Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10051 - pubb. 17/02/2014

Rito cd. Fornero: nuova rimessione alla Corte Costituzionale. Anche la Sezione Prima Civile di Milano rimette gli atti alla Consulta

Tribunale Milano, 06 Febbraio 2014. Pres., est. Bichi.


Art. 1 comm1 51, l. 92/2012 (cd. Rito Fornero) – Giudice che ha pronunciato l’ordinanza all’esito della fase sommaria (art. 1 comma 49 l. 92/2012) – Medesimo giudice investito del giudizio di opposizione (art. 1 comma 51 l. 92/2012) – Obbligo di astensione ex art. 51 comma I n. 4 c.p.c. – Esclusione – Legittimità costituzionale – Rimessione alla Consulta (artt. 51, comma I, n. 4 c.p.c., 1 comma 51 l. 92/2012).



E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 51, comma I, n. 4 c.p.c. e 1, comma 51, legge 28 giugno 2012 n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nella parte in cui non prevedono l’obbligo di astensione per l’organo giudicante (persona fisica) investito del giudizio di  opposizione ex art. 51, comma I, l. 92/12 che abbia pronunciato l’ordinanza ex art. 1, comma 49, l. 92/2012, in riferimento agli artt.  24 e 111 della Costituzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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