Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35561 - pubb. 07/11/2026

Il privilegio processuale fondiario nella liquidazione controllata al vaglio della Corte costituzionale per possibile eccesso di delega

Tribunale Bergamo, 08 Ottobre 2026. Est. Burti.


Privilegio processuale fondiario - Liquidazione giudiziale - Limite temporale previsto dalla legge delega - Omessa disciplina transitoria - Questione di legittimità costituzionale


Liquidazione controllata - Credito fondiario - Prosecuzione dell'esecuzione individuale - Assegnazione provvisoria del ricavato - Estensione del privilegio processuale - Eccesso di delega - Questione di legittimità costituzionale



È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale della disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 150, 349 e 390 CCII e dell'art. 41, comma 2, TUB, nella parte in cui consente la permanenza del privilegio processuale fondiario oltre il limite temporale stabilito dall'art. 7, comma 4, lett. a), della legge delega n. 155/2017, che ne prevedeva la conservazione soltanto fino alla scadenza del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'ultimo decreto legislativo attuativo della delega.


È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 150, 270, comma 5, 349 e 390 CCII e dell'art. 41, comma 2, TUB, nella parte in cui, secondo l'interpretazione accolta dalla Corte di cassazione, estende alla liquidazione controllata il privilegio processuale fondiario, consentendo al relativo creditore di iniziare o proseguire l'esecuzione individuale e di conseguire l'assegnazione provvisoria del ricavato della vendita. Tale estensione non risulta prevista dai principi e criteri direttivi della legge delega n. 155/2017, che contemplavano il privilegio fondiario, in via transitoria, con riferimento alla liquidazione giudiziale, senza prevederne l'introduzione nelle procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento. (1) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



(1) Il Tribunale di Bergamo solleva questione di legittimità costituzionale della disciplina che, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, consente al creditore fondiario di iniziare o proseguire l'esecuzione individuale anche dopo l'apertura della liquidazione controllata, beneficiando dell'assegnazione provvisoria delle somme ricavate dalla vendita del bene ipotecato.
La vicenda trae origine da un'esecuzione immobiliare promossa da AMCO, sulla base di un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2008, nei confronti di una debitrice successivamente assoggettata a liquidazione controllata.
Il pignoramento era stato notificato il 2 febbraio 2025. Il 14 maggio 2026 era stata aperta la liquidazione controllata del patrimonio della debitrice. Nonostante l'apertura della procedura concorsuale, l'esecuzione immobiliare era proseguita e l'immobile era stato aggiudicato per euro 22.900,00.
Il creditore fondiario, ammesso al passivo della liquidazione controllata per euro 57.586,93 con grado ipotecario e riconoscimento del privilegio processuale fondiario, aveva chiesto l'assegnazione provvisoria delle somme ricavate dalla vendita.
Il giudice dell'esecuzione ricostruisce anzitutto il quadro normativo relativo ai rapporti tra esecuzione individuale e procedure concorsuali.
Sotto la vigenza della legge fallimentare, l'art. 41, comma 2, TUB consentiva al creditore fondiario di iniziare o proseguire l'esecuzione individuale anche dopo la dichiarazione di fallimento, ferma restando la necessità dell'accertamento del credito e della relativa prelazione in sede concorsuale. Il privilegio aveva natura esclusivamente processuale e l'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita era provvisoria, dovendo comunque tenersi conto delle prededuzioni e delle spese imputabili al bene.
Diversamente, nella liquidazione del patrimonio disciplinata dalla legge n. 3/2012, il privilegio processuale fondiario non trovava applicazione, essendo previsto un divieto di prosecuzione delle azioni esecutive individuali privo di eccezioni.
Con l'entrata in vigore del Codice della crisi si era posto il problema dell'applicabilità del privilegio fondiario alla liquidazione controllata.
Il contrasto interpretativo era stato risolto dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024, pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., nel senso dell'applicabilità del privilegio processuale fondiario tanto alla liquidazione giudiziale quanto alla liquidazione controllata.
Il giudice di Bergamo osserva che, seguendo tale interpretazione, dovrebbe procedere all'assegnazione provvisoria delle somme ricavate dalla vendita in favore del creditore fondiario, previa considerazione delle spese imputabili al bene.
Ritiene tuttavia che la disciplina così interpretata presenti profili di illegittimità costituzionale per eccesso di delega, in relazione all'art. 76 Cost.
La questione viene sviluppata sotto due distinti profili.
Il primo riguarda la durata del privilegio processuale fondiario.
L'art. 7, comma 4, lett. a), della legge delega n. 155/2017 aveva previsto che il privilegio continuasse a operare soltanto fino alla scadenza del secondo anno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo o dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega.
Secondo il Tribunale, il legislatore delegato avrebbe dovuto introdurre una disciplina transitoria coerente con tale limite temporale. Invece, il combinato disposto degli artt. 150, 349 e 390 CCII e dell'art. 41, comma 2, TUB consente la permanenza del privilegio senza il limite previsto dalla legge delega.
Il giudice rileva, in particolare, che l'ultimo decreto legislativo attuativo è il d.lgs. n. 136/2024, entrato in vigore il 28 settembre 2024, e che il biennio previsto dalla legge delega risulta pertanto decorso.
Il secondo profilo riguarda l'estensione del privilegio processuale fondiario alla liquidazione controllata.
Il Tribunale osserva che l'art. 7 della legge delega aveva previsto il potenziamento della liquidazione giudiziale mediante l'esclusione delle esecuzioni speciali e dei privilegi processuali, anche fondiari, salva la disciplina transitoria.
L'art. 9 della medesima legge, dedicato al riordino delle procedure di sovraindebitamento, non conteneva invece alcuna previsione diretta a estendere il privilegio fondiario alla liquidazione controllata.
Quest'ultima procedura ha sostituito la liquidazione del patrimonio prevista dalla legge n. 3/2012, nella quale il privilegio processuale fondiario non operava.
Secondo il giudice rimettente, l'interpretazione accolta dalla Corte di cassazione finisce dunque per introdurre nella liquidazione controllata un istituto nuovo rispetto alla disciplina previgente, senza che tale innovazione trovi fondamento nei principi e criteri direttivi della legge delega.
L'estensione del privilegio consentirebbe inoltre al creditore fondiario di conseguire l'assegnazione provvisoria del ricavato dell'esecuzione individuale, sottraendo temporaneamente quelle somme alla gestione del liquidatore e incidendo sullo svolgimento della procedura concorsuale.
Il Tribunale ritiene che non sia possibile adottare un'interpretazione costituzionalmente conforme delle disposizioni, essendosi formato sul punto un orientamento della Corte di cassazione.
Conseguentemente, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 150, 270, comma 5, 349 e 390 CCII e dell'art. 41, comma 2, TUB, in relazione ai criteri direttivi contenuti negli artt. 7 e 9 della legge n. 155/2017.




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