Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35549 - pubb. 05/11/2026
La completezza dell’informazione quale condizione per la tutela nella composizione negoziata
Tribunale Bergamo, 23 Settembre 2026. Est. Scibetta.
Composizione negoziata - Buona fede e correttezza - Doveri informativi dell’imprenditore - Completezza e attendibilità delle informazioni
Composizione negoziata - Misure protettive e cautelari - Prospettive di risanamento - Incompletezza dei dati - Trattative non avviate
Composizione negoziata - Piano di risanamento - Alternativa liquidatoria - Dati verificabili - Necessità
Il dovere di buona fede e correttezza impone all’imprenditore che intenda accedere alla composizione negoziata e giovarsi delle tutele previste dal legislatore per assicurarne il regolare svolgimento di fornire all’esperto e ai soggetti coinvolti nelle trattative un quadro informativo completo, attendibile e aggiornato.
L’inaffidabilità e l’incompletezza del corredo informativo fornito dall’imprenditore, ove impediscano di formulare una prognosi positiva sulle prospettive di risanamento, unitamente all’attuale assenza di trattative con i creditori, non consentono la conferma delle misure protettive né la concessione delle misure cautelari richieste.
La valutazione della sostenibilità e della fattibilità del piano di risanamento, nonché della ragionevolezza della rappresentazione dell’alternativa liquidatoria, deve fondarsi su dati contabili aggiornati e verificabili, che consentano di ricostruire la consistenza patrimoniale dell’impresa e i flussi finanziari al servizio del debito e di effettuare il raffronto con l’alternativa liquidatoria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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