Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35548 - pubb. 04/11/2026
Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi dopo la composizione negoziata e onere di indicare lo strumento prescelto
Appello Salerno, 28 Settembre 2026. Pres. Balletti. Est. Iannicelli.
Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi con riserva - Art. 44 CCII - Indicazione dello strumento prescelto - Necessità - Riserva sulla scelta dello strumento - Esclusione - Documentazione ex art. 39, comma 3, CCII
Domanda completamente in bianco - Mancata indicazione dello strumento di regolazione - Impossibilità di qualificazione giuridica - Inammissibilità - Apertura della liquidazione giudiziale
Anche quando è proposta con riserva nei modi previsti dall'art. 44 CCII, la domanda ex art. 40 CCII non può essere generica. Essa deve contenere la richiesta specifica di accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal Titolo IV per l'imprenditore commerciale non minore: il piano attestato di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti (compresi la convenzione di moratoria e la transazione su crediti tributari e contributivi) o il concordato preventivo. Il combinato disposto degli artt. 25-sexies, comma 1, ultimo periodo, e 44 CCII non consente all'imprenditore di riservarsi la scelta dello strumento da proporre. Gli permette soltanto di posticipare la definizione dei termini della proposta e il piano dello strumento già indicato. Resta fermo l'onere di specificare nella domanda la tipologia di proposta che intende avanzare e di allegare la documentazione prevista dall'art. 39, comma 3, CCII.
La domanda depositata dopo l'esito negativo della composizione negoziata con cui l'imprenditore chiede di accedere a «uno strumento di regolazione della crisi», anche ed eventualmente nelle forme del concordato semplificato, riservandosi di depositare proposta, piano e documentazione nel termine da concedersi ex art. 44 CCII, non formula una domanda precisa. Si limita a riservarsi di specificarla in un momento successivo. Una simile domanda completamente in bianco non può essere qualificata né come concordato semplificato né come domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza. È quindi inammissibile, perché non soddisfa nessuno dei requisiti minimi di ammissibilità. Tali requisiti esigono che, entro il termine dell'art. 25-sexies, comma 1, CCII, l'imprenditore proponga una domanda piena di concordato semplificato, oppure una domanda piena o con riserva ex art. 44 CCII per uno specifico strumento del Titolo IV. Il tribunale può allora procedere all'esame delle istanze di apertura della liquidazione giudiziale. (Nella specie, è stata confermata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale emessa dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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