Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35547 - pubb. 04/11/2026
Le quote di società a responsabilità limitata possono essere sottoposte a pignoramento revocatorio perché il registro delle imprese è un pubblico registro
Tribunale Milano, 22 Gennaio 2020. Pres. Galioto. Est. Angelini.
Esecuzione forzata - Pignoramento revocatorio - Quote di società a responsabilità limitata - Trasferimento a titolo gratuito - Applicabilità dell’art. 2929-bis c.c.
Registro delle imprese - Natura di pubblico registro - Quote di società a responsabilità limitata - Iscrizione e trascrizione - Interpretazione estensiva dell’art. 2929-bis c.c.
Il pignoramento revocatorio previsto dall’art. 2929-bis c.c. è applicabile anche agli atti di trasferimento a titolo gratuito aventi ad oggetto quote di società a responsabilità limitata, trattandosi di beni mobili immateriali soggetti a un sistema di pubblicità legale mediante iscrizione nel registro delle imprese e, pertanto, riconducibili alla categoria dei beni mobili iscritti in pubblici registri contemplata dalla disposizione.
Il registro delle imprese ha natura di pubblico registro ai sensi dell’art. 2188, comma 3, c.c. e, ai fini dell’applicazione dell’art. 2929-bis c.c. alle quote di società a responsabilità limitata, il riferimento alla trascrizione deve essere inteso come iscrizione nel registro delle imprese. Tale interpretazione non costituisce applicazione analogica della disposizione, ma interpretazione estensiva, non essendo l’ambito applicativo dell’art. 2929-bis c.c. limitato ai beni mobili elencati nell’art. 2683 c.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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