Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35539 - pubb. 03/11/2026

La parte esecutata può far valere l'incompetenza per territorio nelle procedure per esecuzione forzata?

Cassazione civile, sez. III, 14 Maggio 2026, n. 14206. Pres. Frasca. Est. Rossi.


COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - Incompetenza per territorio del giudice dell’esecuzione forzata - Sollecitazione esercizio potere ufficioso del giudice - Effetti - Eccezione della parte esecutata - Deduzione di un vizio formale - Qualificazione in termini di opposizione agli atti esecutivi - Conseguenze



L'incompetenza per territorio nelle procedure per esecuzione forzata può essere fatta valere dalla parte esecutata sia tramite sollecitazione all'esercizio del potere ufficioso del giudice - finalizzata all'emissione di una ordinanza declinatoria della competenza che, ove la procedura venga tempestivamente riassunta innanzi al giudice competente, lascia permanere integri gli effetti del pignoramento - sia con un'opposizione esecutiva, la quale, presupponendo la deduzione di un vizio formale inficiante l'atto di pignoramento, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi diretta a conseguire l'estinzione dell'esecuzione, con inefficacia ex tunc dell'atto di pignoramento, ex art. 624, comma 3, c.p.c., o, all'esito del giudizio di merito, una declaratoria di illegittimità della procedura esecutiva. (massima ufficiale)




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