Sovraindebitamento
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35537 - pubb. 03/11/2026
Effetti del piano del consumatore omologato nei confronti del coobbligato solidale e inapplicabilità dell'art. 1304 c.c.
Tribunale Bari, 06 Marzo 2026. Pres. Ruffino. Est. Merra.
Sovraindebitamento - Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore - Omologazione - Effetti nei confronti del coobbligato solidale - Esclusione
Obbligazioni solidali - Transazione con uno dei debitori - Dichiarazione di volerne profittare - Piano del consumatore omologato - Inapplicabilità
L'omologazione del piano del consumatore produce effetto liberatorio esclusivamente nei confronti del debitore che vi ha fatto ricorso e non pregiudica i diritti dei creditori verso i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso; il titolo esecutivo conserva pertanto efficacia nei confronti del coobbligato solidale che non abbia proposto il piano, il quale non può opporre al creditore la riduzione del credito ivi prevista.
Il coobbligato solidale non può dichiarare di voler profittare, ai sensi dell'art. 1304, comma 1, c.c., del piano del consumatore omologato in favore di altro condebitore, poiché il piano non ha natura di accordo né funzione transattiva: l'omologazione si fonda su una valutazione discrezionale del giudice, alla cui fattispecie costitutiva restano estranee la volontà dei creditori e le loro valutazioni sulla convenienza e sulla legittimità del piano. (Marcello Avellone) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Marcello Avellone
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