Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35426 - pubb. 31/10/2026
Stato passivo: è inammissibile la domanda di ammissione per un credito capitale indeterminato nel quantum
Cassazione civile, sez. I, 11 Agosto 2026, n. 24602. Pres. Terrusi. Est. Zuliani.
Fallimento - Accertamento del passivo - Domanda di ammissione - Credito capitale indeterminato nel quantum - Domanda aperta - Inammissibilità
Opposizione allo stato passivo - Motivazione per relationem - Richiamo a provvedimento pronunciato in altro giudizio - Autosufficienza della motivazione - Necessità
È inammissibile la domanda di ammissione al passivo formulata in modo “aperto”, con riferimento anche agli importi in linea capitale destinati a maturare successivamente, poiché l’ammissione di un credito capitale indeterminato contrasta con l’art. 93, comma 3, n. 2, l.fall. e con la funzione dell’accertamento del passivo, diretto alla determinazione e cristallizzazione dei crediti quale presupposto del successivo riparto; fanno eccezione gli accessori del credito capitale nei soli casi in cui la legge ne consente la maturazione successivamente all’accertamento del passivo.
La motivazione per relationem a un provvedimento giudiziario reso in altro processo è ammissibile purché la decisione riproduca i contenuti rilevanti del provvedimento richiamato e li sottoponga ad autonoma valutazione critica con riferimento alla diversa controversia; è invece nulla la decisione che si limiti al richiamo del precedente senza esporne adeguatamente il contenuto e senza consentire l’individuazione delle ragioni poste a fondamento della statuizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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