Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35419 - pubb. 30/10/2026
Rimessa alla Corte Costituzionale la questione dell’operatività del privilegio fondiario
Tribunale Bergamo, 08 Ottobre 2026. Est. Burti.
Liquidazione Giudiziale e Controllata – Riconoscimento del privilegio fondiario – Questione di legittimità costituzionale degli artt. 150, 270, 349, 390 CCII, e 41, comma 2, TUB – Non manifesta infondatezza
Si ritiene che il decreto legislativo 14/2019 abbia violato, in plurime sue disposizioni, i criteri direttivi indicati nella legge delega in punto di interferenze tra procedure esecutive individuali e procedure concorsuali in presenza di un creditore assistito dal privilegio processuale fondiario e che, dunque, in via mediata sia stato violato l’art. 76 Cost.
Non appare, dunque, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 390 CCII rubricato “Disciplina transitoria” nella parte in cui la disposizione, in violazione dell’art. 76 Cost., non prevede che la norma di cui al combinato disposto degli artt. 150, 270, quinto comma, 349 CCII e 41, comma secondo, T.U.B. continui ad operare soltanto sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 come espressamente previsto dall’art. 7, comma 4, lett. a), l. 155/2017.
Non appare altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata per effetto dell’art. 270, quinto comma, CCII) nella parte in cui prevede il divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive dopo l’apertura della liquidazione giudiziale “salvo diversa disposizione della legge”, atteso che l’art. 7, comma 4, lett. a), l. 155/2017 indicava al governo, nell’esercizio della delega, di attenersi all’opposto criterio direttivo e, cioè, di potenziare la liquidazione giudiziale “escludendo l’operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari”.
Pare a questo giudice, pertanto, che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma sopra enunciata con riferimento al combinato disposto degli artt. 7 e 9 della l. 155/2017 quali parametri di costituzionalità interposti dall’art. 76 Cost., atteso che il legislatore delegato, in luogo di abrogare il privilegio fondiario e contenerne l’applicazione per un arco di tempo circoscritto nell’ambito della sola liquidazione giudiziale come previsto dalla legge delega, ne ha esteso l’ambito di applicazione sine die alla liquidazione controllata. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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