Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35319 - pubb. 21/10/2026

Ambito di applicazione dell'art. 69, disp. att. c.c. per la rettifica o modificazione delle tabelle millesimali condominiali

Cassazione civile, sez. II, 12 Maggio 2026, n. 13855. Pres. Falaschi. Est. Scarpa.


REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE) - Tabelle millesimali - Rettifica o modificazione - Disciplina di cui all’art. 69, disp. att. c.c. - Maggioranza o unanimità - Ambito di applicazione



In tema di tabelle millesimali condominiali, per la rettifica o modificazione delle stesse è sufficiente, ai sensi dell'art. 69, disp. att. c.c. la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., nei soli casi in cui ciò avvenga con funzione ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge - ovvero quando risulta che sono conseguenza di un errore, oppure quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino - mentre è necessaria l'approvazione unanime dei condomini in caso di deroga al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero di approvazione della "diversa convenzione" di cui all'art. 1123, comma 1, c.c. (massima ufficiale)




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