Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35240 - pubb. 10/10/2026
Sovraindebitamento e misure protettive “ante piano”: alla Corte costituzionale l’art. 70 CCII
Tribunale Brindisi, 10 Settembre 2026. Est. Natali.
Sovraindebitamento - Piano di ristrutturazione dei debiti - Concordato minore - Misure protettive - Concessione ante piano - Art. 70 CCII - Questione di legittimità costituzionale
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 CCII, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice della procedura di sovraindebitamento, anche prima di essere investito dell’esame della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti o di concordato minore, di concedere, su istanza del debitore, misure protettive in presenza di circostanze idonee a configurare una situazione di grave pericolo, quale la perdita della casa o del bene-impresa, in riferimento ai principi di effettività della tutela giurisdizionale, uguaglianza e ragionevolezza. (1) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
(1) Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 10 settembre 2026, solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 CCII nella parte in cui non consente al giudice della procedura di sovraindebitamento di accordare misure protettive prima del deposito e dell’esame della proposta di ristrutturazione dei debiti o di concordato minore.
Il caso riguarda una debitrice sovraindebitata che intende accedere, in via principale, a una soluzione conservativa e, in presenza dei relativi presupposti soggettivi, al concordato minore, riservando la liquidazione controllata come soluzione subordinata. Prima che il piano fosse predisposto, era però già pendente l’esecuzione immobiliare sulla casa di abitazione, della quale la debitrice chiedeva la sospensione per evitare che la vendita rendesse inutile il successivo strumento di regolazione della crisi.
Il problema nasce dalla formulazione dell’art. 70, comma 4, CCII: secondo l’interpretazione prevalente ricostruita dall’ordinanza, la misura protettiva può essere adottata soltanto con il decreto di apertura della procedura, e dunque quando siano già stati depositati il piano o la proposta. Non è inoltre prevista, per le procedure di sovraindebitamento, una domanda “con riserva” analoga a quella consentita nelle procedure maggiori. Ne deriva un intervallo temporale nel quale il debitore, pur essendosi attivato per predisporre lo strumento di regolazione della crisi, rimane esposto all’esecuzione individuale.
Il Tribunale sottolinea la concretezza del problema: la predisposizione del piano può essere ritardata anche da difficoltà non imputabili al debitore nel reperimento della documentazione presso banche, enti pubblici o cessionari di crediti; nel frattempo, il bene essenziale — la casa o, per l’imprenditore, l’azienda — può essere definitivamente sottratto alla soluzione della crisi. Nel caso esaminato la misura era stata richiesta proprio prima del deposito della bozza di piano e dell’attestazione dell’OCC.
L’ordinanza esamina ampiamente la possibilità di superare il problema in via interpretativa, considerando sia l’estensione dello statuto delle misure cautelari previsto per le procedure maggiori, sia una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 70 CCII. Richiama inoltre l’esigenza, desunta dalla disciplina eurounitaria, che la sospensione delle azioni esecutive sia tempestiva ed effettiva, così da preservare il valore patrimoniale durante la preparazione della soluzione della crisi.
Ritenuta tuttavia non agevolmente praticabile una soluzione interpretativa certa, il Tribunale rimette la questione alla Corte costituzionale. Il dubbio riguarda essenzialmente l’effettività della tutela giurisdizionale e la ragionevolezza della disciplina, con riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117 Cost. e ai parametri sovranazionali richiamati nell’ordinanza.
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