Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35165 - pubb. 23/09/2026

Composizione negoziata: le misure protettive sospendono la riscossione coattiva dei contributi e consentono il rilascio del DURC

Tribunale La Spezia, 27 Luglio 2026. Est. Gaggioli.


Composizione negoziata - Pagamento dei crediti anteriori - Par condicio creditorum - Sospensione legislativa dei pagamenti - Esclusione


Composizione negoziata - Misure protettive - Debiti contributivi anteriori - Sospensione della riscossione coattiva - DURC


Composizione negoziata - Misure protettive - DURC - Provvedimento del tribunale - Natura


Composizione negoziata - DURC - Art. 3, comma 2, lett. f), D.M. 30 gennaio 2015 - Interpretazione estensiva



La composizione negoziata, avendo natura preparatoria rispetto all’eventuale successivo utilizzo di uno degli strumenti destinati alla definitiva regolazione dell’esposizione debitoria, non comporta l’applicazione della par condicio creditorum ed è compatibile con il pagamento spontaneo, senza necessità di autorizzazione del tribunale, dei debiti pregressi, come confermato dall’art. 18, comma 3, CCII; la sua pendenza non costituisce pertanto un’ipotesi legislativa di sospensione dei pagamenti ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), D.M. 30 gennaio 2015.


La conferma, ai sensi dell’art. 19 CCII, della misura protettiva consistente nel divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive determina la sospensione giudiziale della riscossione coattiva dei debiti contributivi anteriori e consente l’applicazione dell’art. 3, comma 2, lett. f), D.M. 30 gennaio 2015, con conseguente diritto dell’impresa al rilascio del DURC, purché non sussistano ulteriori debiti contributivi estranei alla sospensione.


In presenza della misura protettiva che impedisce ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive, il tribunale può ordinare agli enti competenti il rilascio del DURC, non trattandosi propriamente di un’autonoma misura cautelare, bensì di un effetto necessariamente correlato alla sospensione della riscossione coattiva derivante dalla misura protettiva.


La previsione dell’art. 3, comma 2, lett. f), D.M. 30 gennaio 2015, secondo cui la regolarità contributiva sussiste in presenza della sospensione giudiziale della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito, è suscettibile di interpretazione estensiva a tutte le ipotesi nelle quali sia impedita la riscossione coattiva dei debiti contributivi, indipendentemente dall’avvenuta formazione del ruolo o dalla sua consegna all’agente della riscossione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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