Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35164 - pubb. 23/09/2026
Pegno, ammissione al passivo e individuazione del credito garantito mediante elementi esterni
Cassazione civile, sez. I, 17 Agosto 2026, n. 24674. Pres. Terrusi. Est. Dongiacomo.
Pegno - Prelazione pignoratizia - Credito garantito - Sufficiente indicazione - Art. 2787, comma 3, c.c. - Credito garantito - Genericità della scrittura - Individuazione mediante soli elementi esterni - Opponibilità - Esclusione
Ai fini dell’opponibilità della prelazione pignoratizia non è necessario che il credito garantito sia specificato nella scrittura costitutiva del pegno in tutti i suoi elementi oggettivi, essendo sufficiente che la scrittura contenga elementi che ne consentano comunque l’identificazione.
L’individuazione del credito garantito può essere effettuata anche mediante elementi esterni alla scrittura costitutiva del pegno, purché quest’ultima contenga idonei indici di collegamento che consentano di individuare il credito, la sua fonte e i dati esterni necessari alla sua identificazione.
Deve essere esclusa l’opponibilità della prelazione pignoratizia quando, per l’estrema genericità delle espressioni contenute nell’atto costitutivo della garanzia, il credito garantito possa essere individuato soltanto mediante elementi esterni alla scrittura, in particolare quando tali elementi non siano preesistenti o almeno coevi alla sua formazione e la loro successiva insorgenza evidenzi la costituzione del pegno in previsione di operazioni creditizie indeterminate ed eventuali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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