Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35150 - pubb. 19/09/2026
Concordato in continuità: dopo l’omologazione il debitore non può modificare unilateralmente le condizioni concordatarie
Cassazione civile, sez. I, 29 Giugno 2026, n. 22229. Pres. Ferro. Est. Zuliani.
Concordato preventivo in continuità - Omologazione - Proposta concordataria - Modifica unilaterale - Inammissibilità - Art. 118-bis CCII
Dopo l’omologazione non è più attuale la proposta di concordato, intesa quale atto unilaterale del debitore rivolto ai creditori, essendosi ormai perfezionato il concordato, obbligatorio per tutti i creditori concorsuali e per lo stesso debitore. Il concordato omologato non può pertanto essere unilateralmente modificato dal debitore in mancanza di una norma che lo preveda espressamente.
L’art. 118-bis CCII, nel consentire dopo l’omologazione le modifiche al piano necessarie per l’adempimento del concordato in continuità aziendale, tiene fermo il principio dell’inammissibilità della modifica unilaterale delle condizioni stabilite nel concordato, distinguendo pertanto le modifiche del piano dalle modifiche del contenuto normativo dell’accordo concordatario.
Nel regime della legge fallimentare, esclusa la possibilità di modificare unilateralmente il contenuto del concordato omologato, le deviazioni dal piano possono assumere rilievo quando comportino esse stesse un principio di inadempimento del concordato; tale valutazione dipende dal concreto contenuto della proposta sulla quale si è formato il consenso dei creditori ed è rimessa al giudice di merito in sede di eventuale risoluzione del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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