Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35145 - pubb. 18/09/2026
Risarcimento da inadempimento e concorso: la domanda può essere ammessa al passivo senza la previa risoluzione del contratto
Cassazione civile, sez. I, 26 Giugno 2026, n. 21846. Pres. Terrusi. Est. Dongiacomo.
La Cassazione affronta il rapporto tra la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e la domanda di risarcimento del danno quando il contraente inadempiente sia successivamente assoggettato a procedura concorsuale. La questione viene esaminata alla luce dei recenti principi affermati dalle Sezioni Unite nel 2026.
Quando la pretesa restitutoria o risarcitoria costituisce una conseguenza della risoluzione del contratto, la domanda di risoluzione proposta prima dell’apertura della procedura deve essere trasferita nella sede concorsuale e proposta, unitamente alle domande consequenziali, secondo il rito della verifica del passivo. In tale ipotesi, infatti, l’accertamento della risoluzione costituisce il necessario presupposto del credito fatto valere nei confronti della massa.
Diversa è l’ipotesi in cui il creditore chieda il risarcimento non quale conseguenza della risoluzione, ma direttamente per il fatto storico dell’inadempimento. La domanda risarcitoria è autonoma rispetto a quella di risoluzione: l’art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, non richiede né la proposizione né il previo accoglimento della domanda di risoluzione.
Ne consegue che il diritto al risarcimento derivante direttamente dall’inadempimento, anche quando la sua misura sia predeterminata mediante una clausola penale, può e deve essere fatto valere nel procedimento di verifica del passivo senza che il creditore debba chiedere anche la risoluzione del contratto. È sufficiente provare l’inadempimento posto a fondamento della pretesa; spetta quindi al giudice concorsuale accertarne la sussistenza, le conseguenze dannose e la relativa misura.
La Corte precisa inoltre che, ai fini di tale accertamento, possono essere utilizzate come fonte di prova anche sentenze rese inter partes in altri giudizi e non ancora passate in giudicato, nonché le prove ivi raccolte. Il giudice della verifica non può rifiutarsi di prenderle in considerazione per il solo fatto che la sentenza sia stata impugnata, trattandosi di elementi suscettibili di essere valutati quali prove atipiche, con adeguata motivazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Principio di diritto enunciato dalla Corte
«Il diritto al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, per essere opponibile alla procedura concorsuale aperta nei confronti del contraente inadempiente, dev’essere accertato, a norma degli artt. 52 e 59 l.fall., nelle forme esclusive del giudizio di verificazione dello stato passivo, senza che, a fondamento dello stesso, debba essere necessariamente dedotta e dichiarata, nelle forme previste dagli artt. 93 ss. l.fall., anche la previa risoluzione del contratto, come è, viceversa, necessario nel solo diverso caso in cui il diritto risarcitorio azionato sia diretta conseguenza della risoluzione del contratto e sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 72, comma 5°, l.fall.».
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