Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35142 - pubb. 17/09/2026

Concordato preventivo, pagamento del fideiussore e garanzia finanziaria: l’escussione può avvenire senza autorizzazione del tribunale

Tribunale Verona, 05 Marzo 2026. Est. Attanasio.


Concordato preventivo - Atti non autorizzati - Inefficacia - Successivo fallimento - Curatore - Legittimazione attiva - Azione di massa


Fallimento - Contratto di locazione - Prosecuzione automatica - Subentro del curatore - Esclusione - Canoni anteriori - Prededuzione - Esclusione


Concordato preventivo - Atti di straordinaria amministrazione - Autorizzazione - Atti dispositivi - Obbligazioni assunte anteriormente alla procedura


Concordato preventivo - Crediti anteriori - Pagamento - Divieto - Par condicio creditorum - Art. 168 l. fall.


Concordato preventivo - Crediti anteriori - Pagamento - Pegno irregolare - Garanzia finanziaria - Realizzo della garanzia - Autorizzazione del tribunale - Esclusione


Concordato preventivo - Fideiussione - Pagamento del fideiussore - Garanzia finanziaria - Vincolo di destinazione - Inefficacia - Esclusione



Qualora alla procedura di concordato preventivo segua il fallimento, alla legittimazione dei creditori a far valere l’inefficacia degli atti compiuti in pendenza della procedura senza la prescritta autorizzazione si sostituisce quella del curatore, quale titolare dell’interesse a conservare e ripristinare il patrimonio del debitore nell’interesse della massa dei creditori.


La prosecuzione del contratto di locazione prevista dall’art. 80 l. fall. non costituisce un subentro derivante da una scelta gestoria del curatore assimilabile a quello disciplinato dagli artt. 72 e 74 l. fall., ma opera automaticamente per legge. La prosecuzione del rapporto non rende pertanto prededucibili i canoni maturati anteriormente alla dichiarazione di fallimento o alla precedente domanda di concordato e non sottrae i relativi pagamenti alle azioni revocatorie o di inefficacia.


L’autorizzazione prevista dall’art. 167 l. fall. riguarda gli atti dispositivi che il debitore si propone di compiere durante la procedura concordataria e non gli atti che egli sia tenuto a compiere in adempimento di obbligazioni derivanti da negozi conclusi anteriormente all’accesso alla procedura, ferma la diversa valutazione dell’eventuale carattere fraudolento dell’operazione.


Il divieto di pagamento dei crediti anteriori durante il concordato preventivo non discende dall’art. 167 l. fall., ma dall’art. 168 l. fall.: se, a tutela della par condicio creditorum, ai creditori è vietato aggredire il patrimonio del debitore entrato in procedura, deve parimenti ritenersi vietato al debitore eseguire spontaneamente il pagamento dei crediti concorsuali.


Il divieto di pagamento dei crediti anteriori in pendenza del concordato preventivo incontra eccezioni nel caso del pegno irregolare e delle garanzie finanziarie disciplinate dal d.lgs. n. 170/2004; in quest’ultimo caso il creditore garantito può procedere al realizzo della garanzia e, in particolare, all’utilizzo del contante costituito in garanzia, al verificarsi dell’evento che ne determina l’escussione, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o liquidazione e senza necessità di autorizzazione del tribunale.


Il pagamento eseguito dal fideiussore in favore del creditore durante la procedura concordataria non è inefficace quando sia effettuato in parte con risorse proprie del garante e in parte mediante somme costituite in garanzia finanziaria, poiché queste ultime sono assoggettate a un vincolo di destinazione opponibile alla procedura; il creditore conserva inoltre, ai sensi dell’art. 184, comma 1, l. fall., i propri diritti nei confronti dei fideiussori del debitore anche dopo l’omologazione del concordato e, a maggior ragione, durante la procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




Testo Integrale