Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35140 - pubb. 17/09/2026
Il giudice dell'esecuzione può impartire ordini anche a soggetti estranei al processo esecutivo
Tribunale Tivoli, 31 Luglio 2026. Est. Lupia.
Esecuzione immobiliare - Giudice dell'esecuzione - Provvedimenti endoesecutivi - Destinatari - Soggetti estranei al processo esecutivo - Presupposti
Il giudice dell’esecuzione immobiliare può adottare provvedimenti incidenti anche su soggetti diversi dalle parti originarie del processo esecutivo, quando la posizione del terzo sia direttamente correlata al bene pignorato e l’ordine sia funzionale alla custodia, conservazione, liberazione, gestione o proficua liquidazione del compendio.
La qualità di terzo non è, pertanto, di per sé ostativa alla destinazione del provvedimento endoesecutivo, restando salva la tutela del soggetto inciso mediante i rimedi propri del processo esecutivo e restando comunque impregiudicate le questioni sostanziali o patrimoniali estranee alla procedura.
È dunque legittimo il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione immobiliare ordini alla ASL territorialmente competente di provvedere, nell’ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, in relazione ad animali rinvenuti presso l’immobile pignorato, ove la loro presenza integri una situazione materiale incidente sulla custodia, sulla gestione e sulla liberazione del compendio.
L’ordine così emesso non presuppone che la ASL sia parte della procedura esecutiva, essendo sufficiente che essa sia titolare di competenze direttamente coinvolte dalla situazione insistente sul bene pignorato. Tale provvedimento, tuttavia, non può essere inteso come imposizione di specifiche modalità operative né come accertamento definitivo dell’obbligo economico di custodia, ricovero o mantenimento degli animali, restando impregiudicate le questioni di rimborso, rivalsa e definitiva imputazione degli oneri. (Francesco Lupia) (riproduzione riservata)
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