Sovraindebitamento
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35138 - pubb. 17/09/2026
Esdebitazione: necessaria la distinzione tra causazione e aggravamento del sovraindebitamento
Appello Firenze, 22 Luglio 2026. Pres. Delle Vergini. Est. Capozzi.
Liquidazione controllata - Esdebitazione - Sovraindebitamento - Causazione e aggravamento - Distinzione - Colpa grave
Ai fini dell’esdebitazione occorre distinguere la condotta che abbia determinato il sovraindebitamento da quella che ne abbia provocato il successivo aggravamento. Non possono infatti sovrapporsi la condizione ostativa prevista dall’art. 282, comma 2, CCII, consistente nell’avere determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, e le diverse fattispecie previste dall’art. 280, lett. a) e b), CCII, che richiedono una condotta dolosa. Anche ove si ritenga che l’art. 282 CCII comprenda l’aggravamento gravemente colposo di un sovraindebitamento determinatosi per causa non imputabile all’imprenditore, tale aggravamento deve essere concretamente dimostrato e non semplicemente presupposto. Deve escludersi la colpa grave quando l’imprenditore, finché ne ha avuto la possibilità, abbia continuato a pagare i principali fornitori e i lavoratori e abbia effettuato pagamenti non trascurabili all’Erario e agli enti previdenziali, anche mediante rateizzazioni e definizioni agevolate. (Francesca Vezzani) (Giovanni Pieri) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Francesca Vezzani di Montecatini e del Dott. Giovanni Pieri di Prato
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