Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35135 - pubb. 16/09/2026

Il Procuratore Nardecchia su concordato in continuità, controllo del valore di liquidazione e configurabilità del surplus concordatario nella continuità indiretta

Procura Generale della Cassazione, 28 Maggio 2026. Sost. Proc. Gen. Nardecchia.


Concordato preventivo – Continuità aziendale – Giudizio ammissibilità – Valore di liquidazione – Determinazione – Controllo legalità sostanziale – Surplus concordatario – Continuità indiretta



Il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, svolto dal Tribunale per l'apertura della relativa procedura deve estendersi al contenuto del piano e quindi alla determinazione del valore di liquidazione di cui all’art. 87 comma 1, lett. c CCII, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione del concordato.


Il c.d. surplus concordatario può venire in rilievo, non solo in caso di concordato in continuità aziendale diretta, ma anche in caso di continuità aziendale indiretta, nel caso in cui vi sia la prova dell’esistenza di una differenza tra valore di liquidazione, inteso, sotto questo profilo, come il prezzo ricavabile nell’ipotetico scenario liquidatorio dalla cessione dell’azienda in esercizio, ed il maggior prezzo in concreto ricavato o ricavabile dalla cessione dell’azienda durante la procedura concordataria, da considerarsi anch’esso quale «valore eccedente quello di liquidazione».
p.q.m.
Il P.M. chiede
Dichiararsi inammissibile il ricorso.


La decisione della Cassazione ->




Testo Integrale