Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35122 - pubb. 12/09/2026
Fondi comuni di investimento: autonomia patrimoniale del fondo, imputazione delle posizioni giuridiche e legittimazione della SGR pro tempore
Tribunale Milano, 12 Luglio 2023. Pres., est. Mambriani.
Fondi comuni di investimento - SGR - Sostituzione del gestore - Assemblea dei partecipanti - Volontà - Imputazione al fondo
Fondi comuni di investimento - Autonomia patrimoniale - Centro di imputazione - Posizioni giuridiche attive e passive
Fondi comuni di investimento - SGR - Rapporto di gestione - Mandato fiduciario - Assimilabilità - Esclusione
Fondi comuni di investimento - Posizioni giuridiche derivanti dalla gestione - Imputazione al fondo - SGR - Legittimazione processuale
Fondi comuni di investimento - SGR - Azione di responsabilità per mala gestio - Risarcimento - Destinazione al patrimonio del fondo
Fondi comuni di investimento - Sostituzione della SGR - Successione del gestore - Patrimonio del fondo - Trasferimento - Esclusione
Fondi comuni di investimento - Sostituzione della SGR - Giudizio pendente - Nuovo gestore - Legittimazione processuale - Subentro
Fondi comuni di investimento - SGR - Revoca senza giusta causa - Obbligazione risarcitoria - Fondo - Legittimazione passiva del gestore pro tempore
La deliberazione con la quale l’assemblea dei partecipanti dispone la sostituzione della SGR costituisce espressione della limitata autonomia organizzativa riconosciuta al fondo. La volontà di revoca non è imputabile né al gestore revocato né ai singoli partecipanti, ma direttamente al fondo.
Il fondo comune di investimento, in ragione della perfetta autonomia patrimoniale bilaterale prevista dall’art. 36, comma 4, TUF rispetto sia al patrimonio della SGR sia a quello dei partecipanti, costituisce centro di imputazione delle posizioni giuridiche soggettive attive e passive derivanti dalla gestione.
Il rapporto tra fondo comune e SGR non è assimilabile al mandato fiduciario, poiché dal fondo non possono provenire istruzioni gestorie nei confronti della società di gestione. Il rapporto è specificamente regolato dalla legge e dal regolamento del fondo e il potere di gestione è attribuito ex lege alla SGR.
Le posizioni giuridiche attive e passive che costituiscono il risultato della gestione sono direttamente imputate al fondo. La legittimazione processuale per l’esercizio dei relativi diritti e per l’adempimento delle relative obbligazioni compete alla SGR che riveste, nel momento considerato, la funzione di gestore del fondo.
L’azione di responsabilità esercitata nei confronti della SGR per la mala gestio del fondo è diretta alla reintegrazione del patrimonio del fondo stesso, sicché il risarcimento eventualmente riconosciuto spetta al fondo e non ai partecipanti che abbiano promosso l’azione.
La sostituzione della SGR non comporta il trasferimento del fondo da un soggetto a un altro, ma soltanto la sostituzione del soggetto gestore. I diritti e le obbligazioni inerenti al fondo restano pertanto imputati al medesimo patrimonio autonomo, mentre il nuovo gestore assume la relativa posizione processuale.
Qualora, nel corso del giudizio avente ad oggetto diritti o obbligazioni imputati al fondo, intervenga la sostituzione della SGR, il precedente gestore perde la legittimazione sostanziale connessa all’ufficio e nella relativa posizione processuale subentra la nuova SGR, quale gestore pro tempore del medesimo fondo.
L’obbligazione risarcitoria derivante dalla sostituzione della SGR senza giusta causa è imputabile al fondo, quale centro di imputazione della volontà espressa dall’assemblea dei partecipanti. La relativa domanda deve pertanto essere proposta nei confronti del fondo attraverso la SGR che ne ha la gestione al momento del giudizio, e non nei confronti del singolo partecipante. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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