Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35121 - pubb. 12/09/2026
La Corte d’Appello di Milano sulla liquidazione giudiziale di gruppo
Appello Milano, 02 Luglio 2026. Pres., est. Lupo.
Liquidazione giudiziale di gruppo – Procedura individuale già aperta – Curatore creditore – Intervento del Pubblico Ministero – Legittimazione alla domanda unitaria
Liquidazione giudiziale di gruppo – Gruppo familiare di fatto – Direzione e coordinamento – Prova presuntiva – Identità di proprietà, gestione, sedi, attività e trasferimenti aziendali
Società in liquidazione – Stato di insolvenza – Valutazione patrimoniale – Onere del debitore – Attivo liquidabile, tempi di realizzo e raffronto con il passivo
Liquidazione giudiziale di gruppo – Opportunità del coordinamento – Collegamenti economici pregressi – Azioni di massa – Autonomia delle masse attive e passive – Potenziale conflitto del curatore
Ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale di gruppo, l’art. 287 CCII non introduce una disciplina derogatoria della legittimazione alla domanda, ma presuppone l’applicazione dell’art. 37 CCII; pertanto, anche quando sia già pendente una liquidazione giudiziale individuale, l’apertura della procedura unitaria può essere richiesta dal curatore che vanti un credito verso le altre imprese del gruppo, ovvero dal Pubblico Ministero che abbia avuto notizia dell’insolvenza del gruppo.
L’appartenenza a un gruppo di imprese, ai fini degli artt. 284 e ss. CCII, può essere desunta in via presuntiva, nelle imprese di modeste dimensioni e a conduzione familiare, da elementi convergenti quali identità dell’assetto proprietario, coincidenza dell’organo gestorio, gestione familiare, comunanza delle sedi operative, coincidenza dell’oggetto sociale e dell’attività in concreto svolta, nonché trasferimenti di azienda, dipendenti, clientela e beni che rivelino l’esistenza di un progetto imprenditoriale unitario e di una regia comune.
Quando la società debitrice si trovi in stato di liquidazione, l’accertamento dell’insolvenza deve verificare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori; incombe sul debitore l’onere di allegare e provare gli asset liquidabili, i relativi realistici valori di realizzo e i tempi di liquidazione, in raffronto con l’esatta rappresentazione del passivo e dei suoi meccanismi di incremento.
L’opportunità della trattazione unitaria richiesta dall’art. 287 CCII può sussistere anche quando le società reclamanti deducano l’assenza di attivi, ove i pregressi collegamenti economici, l’identità di clientela, la medesima attività economica e le cessioni di beni rendano utile il coordinamento della liquidazione e delle azioni di massa nell’interesse del miglior soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese, ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive; l’eventuale conflitto del curatore comune non impedisce l’apertura della procedura, essendo rimessa la sua contestazione agli strumenti di reclamo dei soggetti interessati. (Dario Radice) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Dario Radice del Foro di Milano
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