Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35113 - pubb. 11/09/2026
Il debitore (anche se fallito) riveste il ruolo di litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo proprietario contro il creditore procedente
Cassazione civile, sez. III, 19 Marzo 2026, n. 6545. Pres. De Stefano. Est. Guizzi.
ESECUZIONE FORZATA - TERZO PROPRIETARIO (ESPROPRIAZIONE CONTRO) - Opposizione all'esecuzione - Debitore (anche se fallito) - Qualità di litisconsorte necessario - Sussistenza - Omessa evocazione in giudizio - Conseguenze - Nullità della sentenza e rimessione della causa al giudice di primo grado
In tema di espropriazione ex artt. 602 ss. c.p.c., nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo proprietario contro il creditore procedente il debitore - anche ove fallito, per l'eventualità del ritorno in bonis - riveste il ruolo di litisconsorte necessario, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento dei presupposti dell'azione esecutiva è destinato a spiegare effetti immediati e diretti, con conseguente nullità (rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) della sentenza emessa all'esito del giudizio cui non abbia partecipato e rimessione della causa al giudice di primo grado. (massima ufficiale)
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