Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35112 - pubb. 11/09/2026

Terzo acquirente dal mutuatario del bene ipotecato, accollo del debito e conseguenze in caso fallimento dell’acquirente

Cassazione civile, sez. I, 16 Aprile 2026, n. 9783. Pres. Pazzi. Est. Zuliani.


ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - Terzo acquirente dal mutuatario del bene ipotecato - Accollo del debito - Effetti - Conseguenze in caso fallimento dell’acquirente ed espropriazione forzata del bene



In tema di mutuo ipotecario, nel vigore della legge fallimentare, l'accollo, da parte del terzo acquirente del bene ipotecato, del debito del mutuatario non produce l'effetto di rendere il titolare dell'ipoteca, che non vi abbia aderito, creditore dell'acquirente-accollante; ne consegue che, in caso di fallimento dell'acquirente del bene e di espropriazione forzata portata a termine ex art. 41, comma 2, del T.U.B., il creditore ipotecario, non aderente all'accollo, ha diritto di trattenere la somma ricavata dalla vendita del bene, o la quota di sua spettanza di tale somma, anche se non si è insinuato al passivo del fallimento. (massima ufficiale)




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