Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35047 - pubb. 06/08/2026
Limiti di derogabilità della norma dell’art. 1957 c.c.
Cassazione civile, sez. III, 23 Giugno 2026, n. 21409. Pres. Scarano. Est. Gorgoni.
Derogabilità dell’art. 1957 c.c. – Limiti – Tutela del fideiussore consumatore – Tutela del fideiussore non consumatore
Si pone in contrasto con la norma dell’art. 1957 c.c., volta a tutelare il fideiussore dall’incertezza che deriva dal ritardo del creditore nell’escussione della garanzia, la condotta del creditore che determina una situazione per la quale il garante resta di fatto immobilizzato nell’attesa di un intervento del creditore. In effetti, tale norma non si limita a richiedere che il creditore agisca nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, ma pretende altresì che lo stesso coltivi con diligenza la relativa azione: questo allo scopo di prevenire un indiscriminato ampliamento dell’esposizione garantita e scongiurare un utilizzo abusivo del credito che si ponga, oltretutto, in contrasto con il principio di buona fede e correttezza.
La clausola che porta deroga a vantaggio della banca ai termini previsti dall’art. 1957 c.c. ha natura vessatoria perché determina un evidente squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, alla stregua dei commi 1 e 2, lett. t). art. 33 cod. consumo.
L’esistenza di una deroga convenzionale al termine di cui all’art. 1957 c.c. comunque non esonera il giudice dal controllo di ragionevolezza e correttezza dell’esercizio del diritto da parte del creditore, soprattutto quando l’inerzia del creditore venga a protrarsi per un arco temporale tale da incidere in modo rilevante sull’equilibrio del rapporto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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