Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35043 - pubb. 05/08/2026

Il tribunale che ha omologato il concordato conserva una competenza "funzionale" sulla successiva liquidazione giudiziale?

Tribunale Roma, 04 Giugno 2026. Pres. Jachia. Est. Nastri.


Liquidazione giudiziale - Domanda proposta dal debitore - Convocazione delle parti - Necessità - Esclusione - Presupposti


Concordato preventivo omologato - Domanda di apertura della liquidazione giudiziale - Competenza territoriale - Principio di concentrazione delle procedure - Applicabilità - Esclusione


Concordato preventivo in continuità - Omologazione - Successiva domanda di liquidazione giudiziale - Insolvenza - Identità con quella posta a fondamento del concordato - Esclusione



Nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso dallo stesso debitore, la fissazione dell'udienza con convocazione delle parti non è necessaria, salvo che siano individuabili specifici contraddittori; la convocazione costituisce, pertanto, un adempimento meramente eventuale.


Dopo l'omologazione del concordato preventivo non opera il principio di concentrazione delle procedure previsto dall'art. 40, comma 9, CCII, poiché la procedura concordataria si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'art. 113, comma 1, CCII; la successiva domanda di apertura della liquidazione giudiziale è pertanto soggetta agli ordinari criteri di competenza territoriale previsti dagli artt. 27 e 28 CCII. (1)


La circostanza che la liquidazione giudiziale sia richiesta dopo l'omologazione di un concordato in continuità non consente di qualificare l'insolvenza dedotta come mera prosecuzione di quella originaria, atteso che il concordato omologato presuppone la continuità dell'attività d'impresa e la successiva insolvenza integra una diversa situazione rilevante ai fini dell'apertura della procedura liquidatoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



(1) L'affermazione è sicuramente significativa, perché affronta un tema nuovo: se il tribunale che ha omologato il concordato conservi o meno una competenza "funzionale" sulla successiva liquidazione giudiziale. Il Tribunale di Roma risponde negativamente, affermando che l'art. 40, comma 9, CCII opera solo durante la pendenza dello strumento di regolazione della crisi mentre l'art. 113, comma 1, CCII stabilisce che la procedura di concordato si chiude con la sentenza di omologazione, come già disponeva l'art. 181 l.f., con la conseguenza che, dopo l'omologazione tornano ad applicarsi le ordinarie regole di competenza territoriale.




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