Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35039 - pubb. 04/08/2026

Concordato preventivo, nozione di atti in frode, fatti non dichiarati e fatti sopravvenuti e attestazione del professionista indipendente

Tribunale Taranto, 07 Aprile 2026. Pres. Federici. Est. De Francesca.


Concordato preventivo - Attestazione del professionista indipendente - Omissione di operazioni depauperative - Attendibilità - Esclusione - Conseguenze - Atti in frode - Nozione - Categoria aperta - Natura oggettiva - Fatto patrimoniale non dichiarato - Consapevolezza dell’omissione - Sufficienza - Preordinazione decettiva - Fatti sopravvenuti alla conoscenza degli organi della procedura - Buona fede e correttezza del debitore



L’omessa considerazione, da parte dell’attestatore, di rilevanti operazioni preconcorsuali potenzialmente depauperative del patrimonio e della capacità produttiva del debitore compromette la congruità e l’attendibilità dell’attestazione, impedendo al tribunale e ai creditori una compiuta identificazione del valore di liquidazione e determinando l’inammissibilità del concordato.


Gli atti in frode costituiscono una categoria aperta e di natura oggettiva, integrata dalla scoperta, nel corso della procedura, di un fatto afferente al patrimonio del debitore non dichiarato nella proposta o nel piano, purché idoneo a incidere sulla consistenza dell’attivo o del passivo concordatario o sulla valutazione della proposta.


Ai fini della configurabilità degli atti in frode è sufficiente la consapevolezza del debitore di avere taciuto il fatto rilevante, non essendo necessario che l’omissione sia stata volontariamente preordinata a ingannare i creditori o a conseguire uno specifico effetto decettivo.


La scoperta, nel corso della procedura, di fatti non dichiarati e idonei a incidere sulla consistenza patrimoniale o sulla valutazione della proposta determina la revoca dell’ammissione al concordato indipendentemente dal fatto che i creditori siano stati successivamente informati dagli organi della procedura.


L’omessa rappresentazione di operazioni preconcorsuali rilevanti viola il dovere del debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi prescelto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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