Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35013 - pubb. 28/07/2026

La garanzia negoziale di facere assunta dall'appaltatore come atto dispositivo revocabile

Cassazione civile, sez. I, 27 Giugno 2026, n. 22051. Pres. Vella. Est. D'Aquino.


Appalto – Riconoscimento dei vizi – Garanzia negoziale di facere – Natura


Revocatoria ordinaria – Garanzia negoziale di facere – Atto dispositivo



L'impegno dell'appaltatore a eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce un tacito riconoscimento dei vizi che, senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore, aggiunge alla garanzia legale prevista dall'art. 1667 c.c. una autonoma garanzia di facere di fonte negoziale.


L'assunzione, da parte dell'appaltatore, di una garanzia negoziale di facere che comporti l'accettazione dell'imputazione e della compensazione dei costi sostenuti dal committente per l'eliminazione dei vizi dell'opera costituisce un atto dispositivo suscettibile di revocatoria ordinaria, ove determini l'estinzione di crediti che, in mancanza di tale operazione, sarebbero confluiti nel patrimonio del debitore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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