Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34997 - pubb. 23/07/2026
La composizione negoziata reiterata, le misure protettive e l'affitto d'azienda
Tribunale Milano, 27 Dicembre 2025. Est. Agnese.
Composizione negoziata – Reiterazione dell'istanza – Archiviazione su richiesta dell'imprenditore – Termine ridotto
Composizione negoziata – Misure protettive – Piano immaturo – Presupposti di conferma
Composizione negoziata – Misure protettive – Durata – Valutazione del tribunale
Composizione negoziata – Affitto d'azienda – Autorizzazione del tribunale – Esclusione
Composizione negoziata – Affitto d'azienda – Valutazione dell'esperto
Composizione negoziata – DURC – Regolarità contributiva – Esclusione dell'accertamento giudiziale
Composizione negoziata – Misure premiali – Presa d'atto del tribunale – Esclusione
L'imprenditore può accedere nuovamente alla composizione negoziata decorso il termine di quattro mesi dall'archiviazione della precedente procedura, quando l'istanza di archiviazione sia stata presentata entro due mesi dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto.
La presenza di rilevanti criticità del piano di risanamento non esclude la conferma delle misure protettive qualora tali criticità appaiano superabili nell'ambito di un serio percorso di composizione e non sia manifestamente esclusa la perseguibilità del risanamento.
La durata delle misure protettive deve essere commisurata al tempo ragionevolmente necessario per verificare la concreta attuabilità del progetto di risanamento e l'effettività delle trattative con il ceto creditorio, nel rispetto dell'esigenza di contemperare la tutela dell'impresa con quella dei creditori.
L'affitto d'azienda non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 22 CCII, il quale riguarda esclusivamente il trasferimento dell'azienda con effetti traslativi e la conseguente deroga alla responsabilità dell'acquirente prevista dall'art. 2560, comma 2, c.c.; l'affitto costituisce invece un atto di straordinaria amministrazione disciplinato dall'art. 21 CCII.
Nel corso della composizione negoziata la valutazione della coerenza dell'affitto d'azienda con le prospettive di risanamento compete all'esperto nei limiti previsti dall'art. 21 CCII, restando riservata al tribunale la valutazione delle operazioni traslative eventualmente soggette all'autorizzazione prevista dall'art. 22 CCII.
Nella composizione negoziata della crisi non può essere disposto il rilascio del DURC né può essere accertata giudizialmente la regolarità contributiva dell'impresa sulla base delle regole previste per le procedure concorsuali, atteso che la composizione negoziata non comporta il divieto di pagamento dei debiti anteriori né opera a tutela della par condicio creditorum.
Non vi è luogo a provvedere sulla richiesta dell'imprenditore di prendere atto della volontà di avvalersi delle misure premiali di cui all'art. 25-bis CCII, trattandosi di effetti che operano direttamente al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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