Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34956 - pubb. 14/07/2026

Concordato in continuità indiretta, omologazione forzosa e inapplicabilità dell'art. 120-quater CCII in assenza di valore riservato ai soci

Tribunale Parma, 25 Marzo 2026. Pres. Ioffredi. Est. Vernizzi.


Concordato preventivo – Valore riservato ai soci – Continuità indiretta – Inapplicabilità dell'art. 120-quater CCII



In questa decisione, di particolare interesse è la parte della decisione dedicata all'art. 120-quater CCII. Il Tribunale osserva che la norma presuppone l'esistenza di un valore riservato ai soci anteriori alla domanda di concordato e richiede, in tal caso, che le classi dissenzienti ricevano un trattamento migliore di quello che otterrebbero se tale valore fosse destinato ai creditori. La valutazione richiede l'individuazione del valore effettivo delle partecipazioni post omologazione, inteso come valore d'uso.


Tuttavia, il Collegio ritiene che tale disciplina trovi applicazione essenzialmente nelle ipotesi di continuità diretta, nelle quali permane in capo ai soci un valore economico derivante dalla prosecuzione dell'attività. Nel caso esaminato, caratterizzato da continuità indiretta e trasferimento integrale dell'azienda e delle partecipazioni a soggetti terzi, non emerge alcun valore derivante dalla ristrutturazione riservato ai soci anteriori. Ne consegue l'estraneità della fattispecie al perimetro applicativo dell'art. 120-quater CCII. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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