Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34947 - pubb. 11/07/2026
Importante decisione del Tribunale di Torino su franchising, affitto di azienda, collegamento negoziale e competenza
Tribunale Torino, 12 Maggio 2026. Est. Comune.
Domanda cautelare – Incompetenza per territorio inderogabile – Inapplicabilità art. 38, c. 2 c.p.c.
Collegamento negoziale – Affitto di azienda – Franchising – Connessione oggettiva – Forum rei sitae – Esclusione
Collegamento negoziale – Affitto di azienda – Franchising – Forum rei sitae – Esclusione
Ordine di esibizione – Procedimento di istruzione preventiva – Inammissibilità
In presenza di una domanda cautelare proposta ad un giudice territorialmente incompetente, non può trovare applicazione il meccanismo di cui all’art. 38, comma 2, c.p.c., atteso che, in virtù della clausola di salvezza ivi contenuta, esso può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, quale quella in materia cautelare (art. 28 c.p.c.), l'ordinanza che l'accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento.
In assenza di una comunanza di petitum o di causa petendi tra le domande proposte, la mera esistenza di un collegamento negoziale tra un contratto di affiliazione commerciale e un contratto di affitto d’azienda non è suscettibile di fondare una connessione oggettiva idonea ad attrarre nel foro di cui all’art. 21 c.p.c. (forum rei sitae) anche le domande relative al contratto di franchising.
La mera esistenza di un collegamento negoziale tra un contratto di affitto d’azienda e un contratto di affiliazione commerciale, in assenza della dimostrazione di un nesso di dipendenza del secondo dal primo (c.d. collegamento unilaterale), non può comportare, ai fini dei cui all’art. 21 c.p.c., la qualificazione delle domande inerenti al contratto di franchising come relative all’affitto di azienda.
La domanda di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione richiesta, proposta in via preventiva, deve ritenersi inammissibile, atteso che, in ragione del principio di tipicità dei provvedimenti di istruzione preventiva, tale strumento istruttorio è riservato unicamente alla fase di merito e non può trovare ingresso nel procedimento di ATP, il cui oggetto è limitato all’acquisizione di elementi tecnici di fatto risolutivi ai fini dell’accertamento e della quantificazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni, restando esclusa ogni attività di acquisizione, da parte del CTU, di materiale probatorio, in quanto connotata da evidenti finalità esplorative. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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