Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34937 - pubb. 09/07/2026

Esecuzione forzata basata su titolo esecutivo di formazione giudiziale ed opposizione ex art. 615 c.p.c. con cui si deduce fatto estintivo anteriore alla formazione del titolo

Cassazione civile, sez. III, 22 Gennaio 2026, n. 1490. Pres. De Stefano. Est. Gianniti.


ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - Esecuzione forzata basata su un titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione ex art. 615 c.p.c. con cui si deduce fatto estintivo anteriore alla formazione del titolo - Giudizio di revocazione della sentenza costituente titolo esecutivo - Rapporto tra i due giudizi - Pregiudizialità logica - Esclusione - Fondamento - Effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c. - Salvezza



In tema di esecuzione forzata fondata su titolo di formazione giudiziale, non sussiste pregiudizialità logica o giuridica tra il giudizio di revocazione avente ad oggetto la sentenza posta alla base dell'esecuzione, e la causa avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c.. nella quale sia stato dedotto un fatto anteriore alla formazione del titolo, stante il principio di istituzionale distinzione tra giudizio di cognizione e processo di esecuzione, salva l'applicabilità dell'effetto espansivo esterno della definitiva revocazione del titolo. (massima ufficiale)




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