Leasing


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34760 - pubb. 26/05/2026

Nullità del contratto di leasing per mancata allegazione del piano di ammortamento e determinabilità dell’obbligazione

Cassazione civile, sez. III, 29 Aprile 2026, n. 11810. Pres. Scarano. Est. Ambrosi.


Contratti di leasing – Mancata predisposizione e allegazione del piano di ammortamento – Requisito di validità – Violazione dell’art. 117 TUB e art. 1346 c.c. – Esclusione del solo profilo risarcitorio



In tema di contratti di leasing, la mancata predisposizione e allegazione del piano di ammortamento integra violazione degli artt. 117 TUB e 1346 c.c., in quanto impedisce la determinabilità del contenuto dell’obbligazione gravante sulla parte finanziata, non consentendo di individuare la ripartizione tra quota capitale e quota interessi e l’evoluzione del debito residuo. Tale mancanza rileva di per sé, assumendo carattere assorbente rispetto alla questione della sufficienza della mera allegazione del piano ai fini della validità dell’accordo, e non può essere degradata a profilo meramente risarcitorio, dovendosi ribadire l’orientamento già espresso al riguardo dalla pronuncia della Cassazione n. 14575/2025.


[Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte, nel riaffermare l’enunciato principio, cassa con rinvio la sentenza impugnata che, nel confermare la pronuncia di prime cure, pur ammettendo che il piano di ammortamento, quale documento riassuntivo dell’evoluzione del rapporto, “è documento la cui rimessione al cliente è di per sé doverosa”, non attribuisce valore dirimente, sotto un profilo di invalidità per violazione dell’art. 117 TUB e art. 1346 c.c., alla circostanza acclarata e decisiva per cui nell’ipotesi all’esame il piano di ammortamento non risulta effettivamente né elaborato né allegato al contratto di finanziamento]. (Maria Laura Ficola) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima dell'Avv. Maria Laura Ficola


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