Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34482 - pubb. 19/03/2026

Inammissibilità del concordato in continuità per difetti del piano, carenza di disclosure e mancata determinazione del valore di liquidazione

Tribunale Milano, 12 Febbraio 2026. Pres. De Simone. Est. Agnese.


Concordato preventivo – Piano – Contenuti obbligatori – Violazione dell’art. 87 CCII


Concordato preventivo – Azioni di responsabilità – Necessità di analisi nel piano


Concordato preventivo – Valore di liquidazione – Funzioni



Il piano di concordato deve contenere una compiuta rappresentazione dei fatti di gestione dell’impresa e delle cause della crisi, nonché la determinazione del valore di liquidazione comprensiva delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili nella liquidazione giudiziale; la mancanza di tali elementi integra violazione dei contenuti obbligatori previsti dall’art. 87 CCII.


Il piano di concordato deve indicare espressamente le azioni giudiziali esperibili, comprese le azioni risarcitorie e di responsabilità, e deve valutarne le concrete prospettive di realizzo; qualora tali azioni non siano ritenute esperibili o non siano idonee a generare realizzi, la relativa conclusione deve essere adeguatamente motivata e supportata da elementi documentali.


Non è ammissibile che il piano di concordato rinvii a un futuro parere legale la valutazione delle azioni di responsabilità o delle prospettive di realizzo di componenti dell’attivo, trattandosi di verifiche che devono essere compiute e documentate al momento del deposito della domanda.


La determinazione del valore di liquidazione nel piano concordatario svolge una duplice funzione: definisce il perimetro applicativo della regola della priorità assoluta e costituisce il parametro per la verifica dell’assenza di pregiudizio per i creditori nel concordato in continuità.


È inammissibile la proposta di concordato quando il piano contenga affermazioni meramente apodittiche sulla determinazione del valore di liquidazione e sulle prospettive di realizzo delle azioni di responsabilità e rinvii tali verifiche a valutazioni future non documentate. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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